Superbonus: può usufruire delle detrazioni anche chi ha in comodato l’uso l’immobile e chi vende l’unità in cui sono stati effettuati i lavori
L’Agenzia delle Entrate risponde a due quesiti in merito al diritto di godimento delle detrazioni previste dal Superbonus 110 da parte di chi non è l’effettivo proprietario dell’immobile

Superbonus e detrazioni anche per chi detiene l’immobile in comodato d’uso
Se sussistono tutti i requisiti previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio per l’accesso all’agevolazione al 110%, ossia la realizzazione di almeno uno tra gli interventi trainanti volti all’isolamento termico delle superfici, alla sostituzione dell’impianti di climatizzazione invernale, o alla messa in sicurezza degli edifici, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che anche il comodatario di un immobile può usufruire del Superbonus.
Viene però specificato che questa condizione è valida solo se il richiedente detiene l’immobile in base a un contratto di comodato d’uso che deve essere già regolarmente registrato da un atto quando si iniziano i lavori di ristrutturazione o si sostengono le spese per gli interventi.
Nel caso la detenzione in comodato d’uso venga regolata successivamente, verrà perso il diritto alle agevolazioni. In aggiunta, il comodatario deve avere una dichiarazione del proprietario dell’immobile che attesti il suo consenso alla realizzazione dei lavori.
Mantenere le detrazioni del Superbonus anche dopo la vendita dell’immobile
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