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15.11.2021
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La stretta sul Superbonus 110: dopo la proroga solo per i condomini, arriva il decreto “Anti-frodi”

Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 157 dell’11 novembre 2021 aumentano i  controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate per  contrastare le frodi legate al Superbonus 110

Con la Legge di Bilancio 2022 è stata confermata la proroga del Superbonus 110 fino al 2023 per gli interventi nei condomini e negli IACP, anche se l’incentivo verrà progressivamente ridotto al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025; per le altre tipologie di edifici invece, è stato prolungato fino al secondo semestre del 2022 e sarà valido solo nel caso di abitazioni principali di persone fisiche per le quali verrà introdotto un tetto Isee per l’accesso all’agevolazione.

Se da un lato c’è la soddisfazione di molti per la riconferma (seppur parziale) del bonus che più di tutti permette di effettuare interventi edilizi a condizioni estremamente agevolate, dall’altro l’Agenzia delle Entrate chiede al governo misure più forti per contrastare i comportamenti fraudolenti che si stanno verificando nel campo delle agevolazioni fiscali ed economiche per  ottenere i benefici previsti dai bonus per gli interventi di efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio.  

Un appello che è stato prontamente accolto con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157, già comunemente denominato “Decreto Anti-frodi”, entrato in vigore il 12 novembre 2021.

Secondo quanto previsto dall’art.1 “Misure di contrasto alle frodi in materia di  detrazioni  per  lavori  edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell'obbligo  del  visto  di conformità e della congruità dei prezzi”, il visto di conformità diventa obbligatorio anche quando la detrazione al 110 è utilizzata direttamente dal beneficiario nella sua dichiarazione dei redditi (tranne bel caso del sostituto d’imposta), e quando si usufruisce della cessione del credito o dello sconto in fattura anche per gli altri incentivi previsti per gli interventi edilizi (quindi non più solo per il Superbonus).

L’art.2 “Misure di contrasto alle frodi in materia di  cessioni  dei  crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi” stabilisce che l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di sospendere, entro 5 giorni dalla sua data di invio, gli effetti della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito (per un  massimo di 30 giorni) se ritiene che ci siano dei rischi.

Inoltre verrà attivato un meccanismo di controllo preventivo, che a breve verrà comunicato tramite un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate,  per verificare la congruità delle spese nel caso di sconto in fattura o cessione del credito; in questi casi il beneficiario dell’agevolazione dovrà comunicare la cessione del credito, e il cessionario dovrà confermarla tramite una piattaforma online apposita.

Secondo l’art.3 del decreto legge n.157/2021, “Controlli dell’Agenzia delle Entrate”, per le attività di maggiore controllo detrazioni e cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate potrà esercitare i poteri istruttori previsti per le imposte dirette e per l’Iva, e nel caso di recupero di importi dovuti procederà con un atto di recupero  che dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno dopo l’avvenuta violazione.

Sulla base delle novità introdotte dal decreto “Anti-frodi”, sempre dal 12 novembre 2021 è entrato in vigore un nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli interventi di efficientamento energetico e recupero dell’edilizia, che si allinea con le modifiche previste dalla normativa.

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