Focus Incentivi

25.08.2021
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Superbonus e detrazione fiscale: cosa succede se una rata supera l’Irpef annuale?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce un quesito sulla incapacità fiscale del contribuente che usufruisce della detrazione per il Superbonus
Alla posta di FiscoOggi, rivista online dell’Agenzia delle Entrate, è giunta una domanda da parte di un contribuente che, all’interno di un appartamento del quale è proprietario, sta effettuando interventi antisismici per i quali valgono le agevolazioni fiscali previste dal Superbonus 110%, da ripartire in 5 anni.

L’istante chiede se nel caso in  cui l’importo di una rata della detrazione spettante in un anno superi la propria Irpef annuale è possibile richiedere l’eccedenza nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

L’Agenzia delle Entrate però stabilisce che questo non è possibile: come previsto anche dalla circolare n. 7/2021, l’agevolazione fiscale per il Superbonus 110% è ammessa nel limite della capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi del contribuente, quindi di anno in anno è possibile detrarre la quota spettante nei limiti dell’Irpef lorda annuale.
L’eccedenza della detrazione che supera la quota di Irpef lorda annuale non può quindi essere applicata alla detrazione dell’anno successivo né tantomeno può essere richiesto il rimborso.

L’Agenzia delle Entrate ricorda al contribuente che, nel caso non abbia un’adeguata capacità di detrazione, egli può eventualmente optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, un’alternativa che può essere applicata a tutte le rate di detrazione non ancora usufruite e che è irrevocabile.