Superbonus 110: gli interventi trainanti possono essere eseguiti anche solo su una pertinenza dell’abitazione
La risposta di FiscoOggi, rivista dell’Agenzia delle Entrate, ribadisce che il Superbonus 110 vale anche nel caso di interventi trainanti realizzati solo su una pertinenza dell’abitazione
Alla posta di FiscoOggi è arrivato un altro quesito riguardante la possibilità di usufruire del Superbonus anche nel caso in cui gli interventi trainanti, ovvero quelli che danno diritto all’agevolazione al 110, vengano realizzati solamente in una pertinenza dell’edificio oggetto dei lavori di ristrutturazione per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza.
Per il Superbonus 110 vengono considerati interventi trainanti tutti quei lavori che riguardano la realizzazione del cappotto termico sugli involucri delle strutture, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, oppure gli interventi antisismici.
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo affermativamente al quesito del richiedente, ricorda che, come già dichiarato nella circolare n.30/2020, si può usufruire del Superbonus nel momento in cui almeno uno degli interventi trainanti viene realizzato, su:
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).
Quindi, un intervento trainante può effettivamente essere realizzato anche su una pertinenza dell’edificio, beneficiando del Superbonus indipendentemente dal fatto che l'intervento interessi o meno anche il relativo edificio residenziale principale, a patto che tale intervento venga realizzato rispettando tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 119 del decreto Rilancio.