Focus Incentivi

04.05.2022

Superbonus 110: la scadenza del 30% dei lavori è stata prorogata a settembre

Dopo numerose richieste ricevute dalla filiera dell’edilizia, è stato posticipato a settembre il termine del completamento del 30% dei lavori per le villette unifamiliari

È ufficiale: chi sta realizzando interventi su edifici unifamiliari o su unità indipendenti in edifici plurifamiliari per cui richiederanno di accedere al Superbonus 110, avrà tutta l’estate per arrivare al concluderne il minimo stabilito dalla normativa. Il termine per la conclusione del 30% dei lavori complessivi è stato infatti prorogato al 30 settembre, che sarà valido solo per la realizzare pratica dei lavori, e non per il pagamento degli interventi.

L’ennesima modifica al Superbonus, ma che ha portato un ottimo risultato, grazie alla forte azione delle associazioni di categoria che per prime hanno evidenziato le criticità sorte dalla scadenza precedentemente fissata al 30 giugno, impossibile da sostenere in quanto molti cantieri negli ultimi mesi si erano fermati o avevano subito dei rallentamenti a causa della difficoltà di reperimento delle materie prime e dell’innalzamento dei costi, e dell’incertezza della normativa, che è cambiata diverse volte da quanto è stata introdotta.

Superbonus 110: le scadenze introdotte dalla Legge di Bilancio 2022

La nuova Legge di Bilancio ha stabilito le scadenze del Superbonus al 110% per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, che cambiano in base alla tipologia di edificio in cui vengono realizzati.

Come già detto, la scadenza per le villette unifamiliari, inizialmente prevista per il 30 giugno, è stata posticipata al 30 settembre, fermo restando che in questi casi il Superbonus sarà valido fino al 31 dicembre 2022.

Per gli interventi nei condomini, l’agevolazione al 110% spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023; dopodiché verrà ridotto al 70% per le spese sostenute nel 2024 e ulteriormente abbassato al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Nel caso degli interventi agevolati effettuati dagli Iacp e da altri enti con le medesime finalità sociali su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, con il vincolo che entro il 30 giugno 2023 venga realizzato almeno il 60% dei lavori complessivi.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali per la messa in sicurezza degli edifici spetta nella misura del 110%, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Focus Correlati

Firmato il Decreto che blocca i prezzi del Superbonus 110
Il ministro Cingolani ha firmato il Decreto che fissa i tetti massimi per gli interventi d...
Ha diritto al Superbonus chi sta acquistando una casa dove stanno per iniziare i lavori agevolati?
Alla posta di FiscoOggi è arrivata una richiesta sulla possibilità, da parte di un promiss...
Superbonus 110% e Building Automation: vantaggi e benefici
I vantaggi e le caratteristiche della Templari Building Automation, la soluzione incentiva...
Quarta cessione, proroga per le villette e per la comunicazione delle spese 2021: tutte le novità sul Superbonus 110
Aria di novità per il Superbonus 110: oltre alla possibilità di un’ulteriore cessione del...