Speciale 44
Il nuovo e le ristrutturazioni, quale mercato per l'idrotermosanitario?
Alcuni contenuti di questo speciale:
Articolo
di Arch. Fabrizio Manzoni
Riqualificazioni energetiche in edilizia: l'evoluzione normativa
LEGGE 13 luglio 1966, n. 615
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico
Si tratta di fatto della prima legge sul risparmio energetico. Divideva l’Italia in due zone di controllo A e B (località più abitate e meno abitate) ed era emanata dal ministero della sanità
Prevedeva la formazione di una commissione di esperti dei principali ministeri, enti e associazioni. Sopra alle 30.000 kcal/h si doveva presentare il progetto ai VVFF per l’approvazione . Venivano posti dei limiti all’utilizzo degli oli combustibili pesanti ed erano previsti dei controlli sui fumi emessi.
Il conduttore dell’impianto sopra ai 200.000 kcal/h doveva essere munito di patentino ed essere iscritto in apposito registro presso l’ispettorato provinciale del lavoro. L’attività ispettiva era demandata ai VVFF.
Legge ordinaria del Parlamento n° 373/76
Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.
Ha come fine il contenimento del consumo energetico e riguarda la regolamentazione delle caratteristiche di isolamento termico degli edifici e delle prestazioni che deve avere la componentistica.
Si applica alle nuove costruzioni o ristrutturazioni dopo l’entrata in vigore della legge.Stabilisce i 20°C come temperatura max negli ambienti. Prima dell’inizio dei lavori deve essere depositato il progetto dell’impianto.
Viene individuato un “Coefficiente volumico di dispersione termica” (kcal/h mc) dipendente dal rapporto di forma dell’edificio (S/V) e dalla località il cui rispetto è necessario per la validità del permesso di costruire.
I comuni devono procedere alla verifica di quanto costruito prima di rilasciare l’abitabilità.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Aggiorna e sostituisce la 373/76
Stabilisce norme per un uso razionale dell’energia in accordo con le norme europee
Per la coordinata attuazione del Piano Energetico Nazionale è prevista un’attività tra i vari ministeri ed enti. Le regioni, in accordo con ENEA, predispongono un piano regionale per l’uso delle fonti rinnovabili di energia.
Sono previste forme di incentivo per l’utilizzo di fonti rinnovabili (teleriscaldamento e pompe di calore). Introduce la certificazione energetica per tutti gli edifici.
Il proprietario se non conduce di persona l’impianto deve nominare un “terzo responsabile”.
Vengono imposti dei valori di trasmittanza termica.
DPR 412/93 – Regolamento di attuazione della l.10/91
DPR 551/99 – Modifiche al Regolamento DPR 412/93
Si tratta del regolamento di attuazione della legge 10 e del suo aggiornamento
Individua delle “zone climatiche”.
Introduce il concetto di “grado-giorno”.
Classifica gli edifici in base alla destinazione d’uso.
Stabilisce i criteri di progettazione e costruzione degli impianti.
Stabilisce dei valori di rendimento minimo per i generatori di calore.
Diventa obbligatoria la termoregolazione e contabilizzazione.
Vengono individuati dei valori limite del fabbisogno energetico normalizzato (fen).
Vengono stabiliti degli orari per il funzionamento degli impianti.
Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell’ edilizia
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311
"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
Aggiornano e sostituiscono la l.10/91 ed il suo regolamento di attuazione in quanto applicazione di una normativa comunitaria riguardante il rispetto del protocollo di kyoto.
Disciplinano le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici e l’applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici.
Stabiliscono i criteri per la certificazione energetica e le caratteristiche dei certificatori.
Definiscono gli ambiti di intervento distinguendo tra nuove edificazioni, intervento sull’esistente e sostituzione dei generatori di calore.
La certificazione energetica è parte integrante dei contratti di vendita o locazione.
Vengono coinvolte più attivamente le regioni che devono emanare un’apposita legislatura anche in termini di controllo con l’istituzione del catasto regionale degli impianti termici.
Vengono inasprite le pene per le dichiarazioni mendaci dei professionisti.
Vi sono poi:
Le leggi regionali che sono cogenti nella Regione dove sono state emanate, ma che in definitiva si richiamano tutte alla 163/2006 anche in termini di valori di riferimento. Sono invece diverse le modalità per la certificazione energetica che comunque fa sempre riferimento alla relazione tecnica dell’art. 28 della legge 10/91. Non tutte le Regioni hanno emanato una legislazione particolare. Si tratta delle regioni del Nord Italia più Toscana, Marche e Puglia.
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico
Si tratta di fatto della prima legge sul risparmio energetico. Divideva l’Italia in due zone di controllo A e B (località più abitate e meno abitate) ed era emanata dal ministero della sanità
Prevedeva la formazione di una commissione di esperti dei principali ministeri, enti e associazioni. Sopra alle 30.000 kcal/h si doveva presentare il progetto ai VVFF per l’approvazione . Venivano posti dei limiti all’utilizzo degli oli combustibili pesanti ed erano previsti dei controlli sui fumi emessi.
Il conduttore dell’impianto sopra ai 200.000 kcal/h doveva essere munito di patentino ed essere iscritto in apposito registro presso l’ispettorato provinciale del lavoro. L’attività ispettiva era demandata ai VVFF.
Legge ordinaria del Parlamento n° 373/76
Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.
Ha come fine il contenimento del consumo energetico e riguarda la regolamentazione delle caratteristiche di isolamento termico degli edifici e delle prestazioni che deve avere la componentistica.
Si applica alle nuove costruzioni o ristrutturazioni dopo l’entrata in vigore della legge.Stabilisce i 20°C come temperatura max negli ambienti. Prima dell’inizio dei lavori deve essere depositato il progetto dell’impianto.
Viene individuato un “Coefficiente volumico di dispersione termica” (kcal/h mc) dipendente dal rapporto di forma dell’edificio (S/V) e dalla località il cui rispetto è necessario per la validità del permesso di costruire.
I comuni devono procedere alla verifica di quanto costruito prima di rilasciare l’abitabilità.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Aggiorna e sostituisce la 373/76
Stabilisce norme per un uso razionale dell’energia in accordo con le norme europee
Per la coordinata attuazione del Piano Energetico Nazionale è prevista un’attività tra i vari ministeri ed enti. Le regioni, in accordo con ENEA, predispongono un piano regionale per l’uso delle fonti rinnovabili di energia.
Sono previste forme di incentivo per l’utilizzo di fonti rinnovabili (teleriscaldamento e pompe di calore). Introduce la certificazione energetica per tutti gli edifici.
Il proprietario se non conduce di persona l’impianto deve nominare un “terzo responsabile”.
Vengono imposti dei valori di trasmittanza termica.
DPR 412/93 – Regolamento di attuazione della l.10/91
DPR 551/99 – Modifiche al Regolamento DPR 412/93
Si tratta del regolamento di attuazione della legge 10 e del suo aggiornamento
Individua delle “zone climatiche”.
Introduce il concetto di “grado-giorno”.
Classifica gli edifici in base alla destinazione d’uso.
Stabilisce i criteri di progettazione e costruzione degli impianti.
Stabilisce dei valori di rendimento minimo per i generatori di calore.
Diventa obbligatoria la termoregolazione e contabilizzazione.
Vengono individuati dei valori limite del fabbisogno energetico normalizzato (fen).
Vengono stabiliti degli orari per il funzionamento degli impianti.
Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell’ edilizia
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311
"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
Aggiornano e sostituiscono la l.10/91 ed il suo regolamento di attuazione in quanto applicazione di una normativa comunitaria riguardante il rispetto del protocollo di kyoto.
Disciplinano le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici e l’applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici.
Stabiliscono i criteri per la certificazione energetica e le caratteristiche dei certificatori.
Definiscono gli ambiti di intervento distinguendo tra nuove edificazioni, intervento sull’esistente e sostituzione dei generatori di calore.
La certificazione energetica è parte integrante dei contratti di vendita o locazione.
Vengono coinvolte più attivamente le regioni che devono emanare un’apposita legislatura anche in termini di controllo con l’istituzione del catasto regionale degli impianti termici.
Vengono inasprite le pene per le dichiarazioni mendaci dei professionisti.
Vi sono poi:
Le leggi regionali che sono cogenti nella Regione dove sono state emanate, ma che in definitiva si richiamano tutte alla 163/2006 anche in termini di valori di riferimento. Sono invece diverse le modalità per la certificazione energetica che comunque fa sempre riferimento alla relazione tecnica dell’art. 28 della legge 10/91. Non tutte le Regioni hanno emanato una legislazione particolare. Si tratta delle regioni del Nord Italia più Toscana, Marche e Puglia.
In questo Speciale
Normativa sul risparmio energetico ed evoluzione dell'impiantistica
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