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27.09.2022

Superbonus 110: al 30 settembre le villette devono aver terminato il 30% dei lavori

A giorni la scadenza per la realizzazione di almeno il 30% dei lavori nelle unità unifamiliari

Giorni di fuoco sia per i committenti dei lavori che per i professionisti che stanno realizzando lavori che dovrebbero accedere alle agevolazioni previste dal Superbonus 110.

Si avvicina, infatti, la scadenza più importante per le villette, che entro il 30 settembre 2022 devono aver realizzato almeno il 30% dei lavori previsti complessivamente per poter usufruire del Superbonus fino alla fine dell’anno.

Insomma, siamo agli sgoccioli per quelle che genericamente vengono chiamate “villette”, ma che nello specifico comprendono gli edifici unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo all’interno di edifici plurifamiliari (poiché, com’è noto, da questa scadenza sono esclusi i condomini e gli edifici composti da due a quattro unità accatastate distintamente).

Cosa succede se sono si rispetta la scadenza?

Qualora la scadenza non venga rispettata si presentano due diversi scenari.

Nel caso in cui i lavori siano partiti prima del 30 giugno 2022 e che al 30 settembre non siano stati realizzati almeno per il 30%, sarà possibile usufruire del Superbonus solo per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022.

Diversamente, per gli interventi iniziati dopo la data del 30 giugno che ugualmente al 30 settembre non hanno raggiunto la quota minima di realizzazione, non sarà possibile accedere alla detrazione al 110%.

Da ricordare che, secondo quanto previsto dal comma 8 bis dell’art. 119 della Legge 77 (modificato dal DL 50/2022, convertito a sua volta dalla Legge n.91 del 15 luglio 2022), all’interno della percentuale del 30% possono rientrare anche i lavori non agevolati dal Superbonus.

Ma come si dimostra di aver realizzato il 30% dei lavori?

In realtà non c’è una modalità ufficiale per poter dimostrare l’effettivo raggiungimento del 30% dei lavori.

A tale scopo, però, la Commissione consultiva per il monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici suggerisce al direttore dei lavori di redigere un’apposita dichiarazione, che dovrà basarsi su “idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale”.

In aggiunta, la Commissione consiglia di redigere questa dichiarazione non appena sarà acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. Inoltre, per garantire la previsione normativa, è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata sia al committente dei lavori che all’impresa che li realizza.

Anche si tratta di uno strumento finanziario, per maturare credito fiscale prima della conclusione dei lavori, come documentazione aggiuntiva per dimostrare la realizzazione di almeno il 30% dei lavori si può utilizzare anche la SAL, il documento che attesta lo Stato di Avanzamento Lavori.

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