Circolare n.23/E 2022: AdE chiarisce i termini di erogazione del Superbonus 110%
Chiarito il D.L sul Superbonus 110%: ecco quali sono i beneficiari, gli edifici interessati e le modalità per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito
La nuova circolare n. 23/E redatta il 23 Giugno 2022 dall’Agenzia delle Entrate fa chiarezza in materia di Superbonus 110%.
In particolar modo, il documento fornisce dei chiarimenti relativi ai soggetti beneficiari e agli edifici interessati dagli interventi, ma soprattutto pone l’accento sulle modalità per riceve lo sconto in fattura o la cessione del credito.
I cambiamenti apportati al Decreto Legge 17 maggio 2022, n.50, riguardanti il Superbonus, prendono in considerazione gli interventi per l’efficientamento energetico, per la riduzione del rischio sismico e per il montaggio di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche negli edifici.
Il Superbonus per le spese entro il 2022
La circolare diffusa dall’AdE sottolinea che, per i lavori portati a termine sulle unità immobiliari possedute da soggetti fisici (escludendo l’esercizio di attività di impresa, arte o professione), il Superbonus sarà erogato in relazione alle spese sostenute entro il 30 Settembre 2022.
Invece, per le spese affrontate entro il 31 Dicembre 2022, il bonus potrà essere richiesto solamente a condizione che alla data del 30 Settembre 2022 i lavori siano già stati completati per un minimo del 30% sull’intervento complessivo.
Per le spese sostenute entro il 31 Dicembre 2025
Per gli interventi di efficientamento energetico promossi da persone fisiche sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari, accatastate distintamente e per le spese sostenute dai condomìni, saranno previste delle agevolazioni soggette a una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione, così strutturata:
- 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023
- 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024
- 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025
Il Superbonus per gli impianti fotovoltaici
Un’altra importante precisazione, riportata dalla circolare n. 23/E, riguarda la possibilità di ottenere del Superbonus nel caso di installazione di impianti fotovoltaici.
In questo caso, se l’impianto FV è stato montato solo dopo aver effettuato un intervento di coibentazione esterna all’edificio, tali spese di installazione dei pannelli non godono delle agevolazioni previste dal Superbonus 110%.
Se, invece, l’impianto fotovoltaico è stato realizzato congiuntamente ai lavori di isolamento termico e, comunque sia, sempre prima dell’accatastamento dell’unità immobiliare e nel pieno rispetto delle date precedentemente descritte, allora sarà possibile usufruire del Superbonus per le spese di installazione dell’impianto.
Ad ogni modo, resta sempre fondamentale garantire un doppio passaggio di classe energetica, a meno che quella dell’edificio non sia A/E o A/4. In quel caso sarà sufficiente assicurare l’appartenenza alla classe energetica A/4.
Al fine di rispettare i criteri sopra riportati, dovranno sempre essere stilati gli A.P.E convenzionali, sia prima che dopo l’intervento.
Per rimanere aggiornato sulle novità del Superbonus, scarica la guida del 23 Giugno dell’Agenzia delle Entrate.