Speciale 96
Confronto tra diversi sistemi di incentivazione: dal conto termico ai certificati bianchi
Alcuni contenuti di questo speciale:
Articolo
di Maurizio Cudicio
Detrazioni al 50%: chi può usufruirne e quali sono gli interventi agevolabili?
Anche in questo caso, l’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) di una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
A differenza delle agevolazioni fiscali del 65%, nel caso specifico, tale sostegno nazionale non è concesso alle imprese, e non può essere applicato a edifici ad uso strumentale.
In particolare, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:

A differenza delle agevolazioni fiscali del 65%, nel caso specifico, tale sostegno nazionale non è concesso alle imprese, e non può essere applicato a edifici ad uso strumentale.
In particolare, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:
Dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2015 |
Detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati), con un limite massimo di 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare. |
Dal 1° Gennaio 2016 |
Detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute (bonifici effettuati), con un limite massimo di 48.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare. |
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Chi può usufruire
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- Proprietari o nudi proprietari;
- Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- Locatari o comodatari;
- Soci di cooperative divise e indivise;
- Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- Soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
Interventi agevolabili
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:
Interventi indicati alle lett. b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. |
Interventi indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali. |
Interventi indicati alle lett. b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. |
Interventi previsti all’interno del DL n. 201/2011 necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nei punti precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. |
Si tratta di interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune. |
Lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione). |
Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. |
Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico. |
Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013). |
Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. |
Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. |
