Superbonus: introduzione e beneficiari dell’agevolazione al 110% per il recupero del patrimonio edilizio
Il Superbonus è stato introdotto dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), emanato a maggio 2020 per sostenere l’economia italiana travolta dall’emergenza sanitaria: in sostanza, si tratta di una sorta di up-grade delle agevolazioni previste da bonus già attivi, ovvero l’Ecobonus e il Sismabonus, che prevedono percentuali variabili a seconda della tipologia di intervento (50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) che vengono ripartite in 10 quote annuali di pari importo.
Con l’introduzione del Superbonus queste percentuali vengono portate a un’aliquota unica del 110%, detraibile in 5 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (con le 4 quote che diventano per la parte di spesa effettuata nell’anno 2022) per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente relativamente alla riduzione del rischio sismico e/o per la riqualificazione energetica. Il Superbonus 110 si applica agli interventi effettuati:
• dai condomini, nonché con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
• dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle singole unità immobiliari;
• dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), e dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing": la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
• dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dove la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
• dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000;
• dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.