Gli interventi trainanti e trainati ammessi al Superbonus
Gli interventi ammessi alle agevolazioni previste dal Superbonus 110 vengono distinti in trainanti e trainati. Per accedere al Superbonus il progetto di riqualificazione dell’edificio deve prevedere almeno uno dei seguenti interventi trainanti:
• Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
I limiti di spesa per questo intervento sono:
-50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
-40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
-30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
• Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Per la realizzazione di questi interventi, i limiti di spesa sono pari a:
-20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
-15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
-30.000 euro per edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti, anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
• Interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus) di messa in sicurezza statica degli edifici o di riduzione del rischio sismico con passaggio a una o due classi inferiori. L’agevolazione comprende anche il cosiddetto Sismabonus acquisti (ossia l’acquisto, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, di un immobile/unità immobiliare realizzato da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dell’intero edificio allo scopo di ridurne il rischio sismico). Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno dei predetti interventi. L’agevolazione spetta per edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (D.P.C.M. 20 Marzo 2003), adibiti ad abitazione e/o ad attività produttive.
Per gli edifici residenziali unifamiliari, il limite di spesa a disposizione per gli interventi antisismici è pari a 96.000 euro; per gli interventi antisismici sulle parti comuni di edifici in condominio, gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a 96.000 euro, da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Gli interventi trainati comprendono quegli interventi non propedeutici all’ottenimento dell’agevolazione al 110% ma che, se eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante, vi rientrano per l’intera spesa sostenuta, entro i limiti massimali previsti per la specifica tipologia di intervento. Tra questi vi sono:
•gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica dalla legislazione vigente, tra qui rientrano:
- la sostituzione dei serramenti, comprensivi di infissi che soddisfino i requisiti di cui all’Allegato E del Decreto Requisiti;
- l’installazione di schermature solari;
- l’installazione di sistemi di building-automation.
•l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del D.P.R. n. 412/1993, e i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
Per gli impianti solari fotovoltaici la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. Per i sistemi di accumulo, integrati negli impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, la detrazione è riconosciuta alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per l’installazione degli impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.
• le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, con i seguenti limiti di spesa:
-2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
-1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;
-1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.
Per poter accedere alle agevolazioni previste dal Superbonus, tutti gli interventi, sia trainanti che trainati, devono assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio oppure, qualora questo non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (per gli edifici che abbiano classe energetica A3 si accede al Superbonus mediante il conseguimento della classe energetica A4).