Come prevenire le truffe legate al Superbonus: l’introduzione del Decreto anti-frodi
Il 12 novembre 2021 è entrato in vigore il D.L. 157/2021, cosiddetto Decreto anti-frodi, che modifica e integra il Decreto Rilancio (e successive modifiche): lo scopo è quello di introdurre urgenti misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente finalizzati al suo recupero, al miglioramento dell'efficienza energetica, all'adozione di misure antisismiche, al restauro delle facciate nonché relativi all’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Con l’entrata in vigore del Decreto anti-frodi, successivamente abrogato dalla Legge di Bilancio 2022, sono state modificate le modalità di accesso alle detrazioni fiscali di tutti i bonus edilizi, in particolare nel caso della cessione del credito e dello sconto in fattura. Più precisamente, si estende l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei costi o delle spese dal Superbonus fino a comprendere gli altri bonus edilizi, ossia per gli interventi di:
- ristrutturazione edilizia (Bonus ristrutturazioni);
- recupero o restauro della facciata degli edifici (Bonus facciate);
- riqualificazione energetica (Ecobonus);
- riduzione del rischio sismico (Sismabonus);
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
La circolare n. 16/E “Linee guida in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal DL 157/2021” dell’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi, precisando che si è esentati dalle nuove misure nei casi in cui il beneficiario usufruisca direttamente, sotto forma di detrazione fiscale, dei suddetti bonus e qualora le opere riguardino interventi ricadenti in edilizia libera o abbiano importo inferiore a 10.000,00 €, ad eccezione del bonus facciate.
Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative ai Bonus diversi dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate abbia rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese, diventata invece condizione necessaria per consentire la cessione dei crediti e lo sconto in fattura a partire dal 12 novembre 2021. Inoltre, come spiegato nelle FAQ, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021, in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
L’attestazione della congruità della spesa è rilasciata dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni, come previsto dall’articolo 119, comma 13, del Decreto Rilancio, per gli interventi ammessi al Superbonus: si tratta quindi di architetti, ingegneri e geometri abilitati alla progettazione di edifici e impianti. Per l’adempimento è necessario che l’asseverante sia in possesso di specifica polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali; l’Ente o il professionista che deve apporre il visto di conformità ha l’obbligo specifico di verificare che il professionista attestatore della congruità delle spese sia titolare della suddetta polizza. Secondo quanto previsto dal Decreto anti-frodi, l’asseverazione deve essere fatta seguendo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio; pertanto la congruità delle spese è determinata:
- per gli interventi di Ecobonus: secondo quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2020, ossia utilizzando i prezzari regionali oppure i prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla Tipografia del Genio Civile DEI o, infine, riferendosi ai prezzi massimi indicati all’Allegato I del Decreto stesso;
- per le ristrutturazioni e il Bonus Facciate: facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
In riferimento alla verifica di congruità dei costi da allegare alla asseverazione, l’Enea chiarisce che i prezzi contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare, bensì essi rappresentano i massimi applicabili e che non è la regola applicare sempre questi prezzi...