L’obbligo di pulizia dell’impianto termico
Come si evince, sia da un punto di vista legislativo che da un punto di vista funzionale, la manutenzione dell’impianto gioca un ruolo fondamentale. La manutenzione è l’insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia.
La frequenza per le operazioni di manutenzione di ciascun apparecchio e componente sono riportate dai fabbricanti nei libretti d’uso e manutenzione; tali operazioni devono essere effettuate in conformità alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi. Installatori e manutentori sono tenuti dal predetto D.P.R. a definire e dichiarare esplicitamente al committente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto e con quale frequenza le operazioni vadano eseguite. A manutenzione ultimata, la ditta esecutrice ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti dedicate.
L’intervento di manutenzione non necessariamente coincide con il controllo di efficienza energetica; tale operazione, compresa la redazione del Rapporto di controllo, è obbligatoria per legge e deve essere eseguita con la cadenza indicata nella tabella sottostante, ossia l’Allegato A del D.P.R. 74/2013, pertanto se le operazioni di manutenzione dovessero essere più frequenti di quanto previsto nell’Allegato non è sempre obbligatorio eseguire anche il controllo di efficienza energetica.
Le tipologie di impianto soggette al controllo di efficienza energetica sono:
- impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW;
- impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW;
Le potenze dell’impianto suddette si riferiscono alla somma delle potenze utili dei generatori e delle macchine frigorifere, che si esegue soltanto quando essi agiscono sullo stesso sistema di distribuzione. Quindi, le potenze non si sommano quando i generatori di calore o i gruppi frigo (condizionamento e pompe di calore) sono indipendenti.
Oltre alla tempistica indicata nella tabella di cui al succitato Allegato A, il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato:
- all’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura della ditta installatrice;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
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