Articolo di Maurizio Cudicio

La ristrutturazione impiantistica di un edificio e le agevolazioni fiscali disponibili

Come detto in precedenza, la ristrutturazione impiantistica di un immobile è resa ancor più interessante dalla presenza di agevolazioni fiscali per il risparmio energetico che spettano a coloro che sostengono le spese volte a migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile.

Conosciute come “Agevolazioni del 65%”, di fatto va precisato che la nuova Legge di bilancio 2018 - Legge 27.12.2017 n.205 definisce aliquote differenziate in base al tipo di intervento effettuato. Le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti sono riportate di seguito.



Le detrazioni fiscali per lavori di riqualificazione energetica sono rivolte a persone fisiche e persone giuridiche, e più in generale a coloro che sostengono le spese di riqualificazione energetica degli edifici o posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. Gli immobili interessati sono immobili ad uso abitativo o strumentale ed esistono condizioni specifiche che devono essere rispettate tra cui:
  • L’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione;
     
  • Ove tecnicamente possibile, devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
     
  • Tutti gli interventi, nel caso di impianto con potenza termica utile≥ 100 kW, devono inoltre rispettare ulteriori parametri:
    • per generatori di calore a condensazione deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
    • la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
    • deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili;
    • le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09;
    • nel caso di riqualificazione globale l’intervento deve permettere il raggiungimento di specifici livelli energetici nel rispetto di specifiche normative nazionali.
 
[1] La categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell'edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:
• interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
• impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari, ecc.
• interventi di coibentazione di strutture opache e di sostituzione di finestre comprensive di infissi.
Ricadono pertanto in questi interventi anche la sostituzione dei generatori di calore esistenti con caldaie a condensazione o pompe di calore

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