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Ecobonus 2018: incentivi al 65% per pannelli solari e termostati smart
Legge di bilancio 2018: ecco tutti i dettagli a proposito di Ecobonus e detrazioni.

Approvata e pubblicata ormai la Legge di Bilancio 2018 è possibile analizzare e conoscere quelli che saranno gli incentivi fiscali di cui si potrà usufruire per opere che permettano il risparmio energetico: i cosiddetti Ecobonus 2018.
Le aliquote per la detrazione delle spese per opere che migliorino l’efficienza energetica e la prestazione globale degli edifici, da applicare all’Ires o dall’Irpef, saranno infatti differenziate a seconda degli interventi.
In generale dell’Ecobonus è possibile usufruire solo quando si attivano interventi che riducono il fabbisogno energetico per il riscaldamento, migliorano l’isolamento termico dell’edificio, sostituiscono impianti di climatizzazione invernale o comportano l’installazione di pannelli solari.
In precedenza abbiamo avuto modo di illustrare le percentuali relative agli incentivi per gli interventi di efficientamento energetico effettuati che sono applicabili a partire dal 1° Gennaio 2018. Oggi, però, con la pubblicazione della nuova Legge di Bilancio 2018, è possibile definire con precisione le percentuali e gli interventi che godono dell’ecobonus.
Per le spese sostenute dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2018 sarà possibile godere di un ecobonus che sarà composto da:
Per ciò che concerne i condomini, invece, l’ecobonus resta invariato fino al 2021 con piccole novità legate alle abitazioni a rischio sismico. Nel 2018 sono è infatti possibile usufruire di:
L’ecobonus 2018 infine permette la cessione del credito corrispondente alla detrazione, anche per interventi di riqualificazione effettuati sulle singole unità immobiliari, in questo modo i contribuenti incipienti potranno cedere il loro credito d’imposta a banche ed intermediari per lavori sulla singola unità abitativa.
Le aliquote per la detrazione delle spese per opere che migliorino l’efficienza energetica e la prestazione globale degli edifici, da applicare all’Ires o dall’Irpef, saranno infatti differenziate a seconda degli interventi.
Bonus riqualificazione energetica
In generale dell’Ecobonus è possibile usufruire solo quando si attivano interventi che riducono il fabbisogno energetico per il riscaldamento, migliorano l’isolamento termico dell’edificio, sostituiscono impianti di climatizzazione invernale o comportano l’installazione di pannelli solari.
Quote per singole unità
In precedenza abbiamo avuto modo di illustrare le percentuali relative agli incentivi per gli interventi di efficientamento energetico effettuati che sono applicabili a partire dal 1° Gennaio 2018. Oggi, però, con la pubblicazione della nuova Legge di Bilancio 2018, è possibile definire con precisione le percentuali e gli interventi che godono dell’ecobonus.
Per le spese sostenute dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2018 sarà possibile godere di un ecobonus che sarà composto da:
- Detrazione del 50% per singole unità per:
- La sostituzione di precedenti impianti di climatizzazione invernale con impianti composti da caldaie a condensazione di classe energetica A o superiore;
- L’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale composti da generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (del valore massimo di 30.000 €);
- L’acquisto e posa in opera di finestre con infissi o di schermature solari.
- Detrazione del 65% per singole unità abitative per:
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione termoregolate (con valvole di classe V, VI, VII) e di classe energetica non inferiore alla A;
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con soluzioni ibride composti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione e realizzati dal costruttore specificamente per funzionare come un unicum;
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione;
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (limite spesa 60.000€);
- La sostituzione (acquisto e messa in opera) con micro generatori di impianti esistenti purché il risparmio annuo di energia primaria raggiunga il 20% (limite spesa 100.000€);
- L’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi informatici e multimediali che permettano il controllo remoto degli impianti di riscaldamento, climatizzazione e acqua calda.
Quote per edifici condominiali
Per ciò che concerne i condomini, invece, l’ecobonus resta invariato fino al 2021 con piccole novità legate alle abitazioni a rischio sismico. Nel 2018 sono è infatti possibile usufruire di:
- Detrazione del 70% su lavori operati su parti comuni dei condomini comprendenti almeno 5 unità abitative o su opere che interessino tutte le unità abitative di cui il condominio è composto nel caso in cui essi interessino più del 25 % della superficie disperdente dell’edificio;
- Detrazione del 75% nel caso in cui le opere vadano a migliorare la prestazione energetica estiva ed invernale almeno alla qualità media prevista dal DM 26 giugno 2015;
- Detrazioni dell’80% per opere ibride che migliorino l’efficienza energetica e riducano il rischio sismica di una classe di parti comuni di edifici condominiali che sono situati in aree sismiche 1, 2 o 3 (linite 136mila €);
- Detrazioni dell’85% su interventi ibridi che migliorino l’efficienza energetica e riducano il rischio sismica di due classi di rischio operati su parti comuni di edifici condominiali che sono situati in aree sismiche 1, 2 o 3 (limite 136mila €).
Cessione del credito
L’ecobonus 2018 infine permette la cessione del credito corrispondente alla detrazione, anche per interventi di riqualificazione effettuati sulle singole unità immobiliari, in questo modo i contribuenti incipienti potranno cedere il loro credito d’imposta a banche ed intermediari per lavori sulla singola unità abitativa.