Articolo di Simone Michelotto

Isolamento termico delle coperture: normativa di riferimento

È doveroso dedicare uno spazio alla legislazione di riferimento in materia di prestazione energetica e requisiti minimi degli edifici, sottolineando come questi siano sempre più restrittivi e volti alla massimizzazione della prestazione energetica degli edifici, nei quali l’utilizzo di impianti ad alto rendimento, l’apporto dato da fonti di energia rinnovabile nonché la qualità dell’involucro edilizio volta alla minimizzazione delle dispersioni e del surriscaldamento dovuto all’irraggiamento solare nel periodo estivo, sono fondamentali. 
 
Il D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” è, oggi il riferimento normativo principale, assieme al D.Lgs. 192/2005;
L’art. 1 - Ambito di intervento e finalità del D.M. recita:
 
  1. Il presente decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari […].
 
  1. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.
 
Tra i termini e definizioni dei succitati decreti, si trovano i casi specifici nei quali un edificio è soggetto alle prescrizioni degli stessi:
 
  1. Nuova costruzione: si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del provvedimento (1 ottobre 2015).
Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:
  1. gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;
  2. l’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d’uso di cui al D.P.R.412/93, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 mc;
 
  1. Ristrutturazioni importanti: è così definito l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).
 
Fermo restando quanto disposto dal punto precedente, per consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di “ristrutturazione importante” si distinguono in:
 
  1. Ristrutturazioni importanti di primo livello, nelle quali l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
 
  1. Ristrutturazioni importanti di secondo livello, nelle quali l’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti;
 
  1. Riqualificazione energetica: si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25°% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
 
Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
 
  1. Gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
 
  1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
 
In caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle seguenti, sono incrementati del 30%.
 
 
Altri termini e definizioni importanti per la materia in oggetto sono:
 
  • Superficie disperdente S (mq): superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione;
 
  • Volume climatizzato V (mc): volume lordo delle parti di edificio climatizzate come definito dalle superfici che lo delimitano;
 
  • Rapporto di forma (S/V): rapporto tra la superficie disperdente S e il volume climatizzato V;
 
  • Trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K): parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare e attenuare la componente periodica del flusso termico che la attraversa nell’arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti;
 
  • Riflettanza: rapporto tra l’intensità della radiazione solare globalmente riflessa e quella della radiazione incidente su una superficie espresso in forma di parametro adimensionale, in modo analogo, nella scala [0-1] o nella scala [0-100];
  
Dall’Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015 si evincono le prescrizioni comuni per tutte le tipologie di intervento:
 
  1. È fatto obbligo di redazione di relazione tecnica e conformità delle opere al progetto: Il progettista o i progettisti, devono inserire i calcoli e le verifiche previste nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, conformemente alle disposizioni della normativa vigente;
 
  1. Gli edifici e gli impianti non di processo devono essere progettati per assicurare, in relazione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di efficacia sotto il profilo dei costi, il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale.
 
  1. Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente UNI EN ISO 13788, alla verifica dell’assenza di:
  • Rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione; 
  • Condensazioni interstiziali.
 
  1. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di:
 
  1. Materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a:
  • 0,65 nel caso di coperture piane;
  • 0,30 nel caso di copertura a falde;
  1. Tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, coperture a verde).