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07.11.2022

Installazione impianto fotovoltaico: nuovo aggiornamento dall’Agenzia delle Entrate in merito a Superbonus 110%

L’Istante può usufruire del SuperBonus anche se l’utenza elettrica e il contratto di gestione con il GSE per l’energia non autoconsumata sono intestati al comproprietario dell’immobile

Arriva la risposta dell’Agenzia delle Entrate in merito al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto decreto Rilancio. Il quesito posto all’Agenzia delle entrate chiedeva se il beneficiario del superbonus, avendo sostenuto le spese per l’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, avrebbe dovuto essere intestatario dell’utenza elettrica e del contratto di cessione dell’energia in surplus al GSE.

 

La risposta dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia, attraverso la risposta n. 545 del 2022, fa chiarezza in merito. Innanzitutto è necessario, in vista dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, che sia pattuita con il GSE la convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica immessa in rete.

Tuttavia, in assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.

Sostanzialmente, quindi, l’Agenzia prevede che in assenza di specifiche preclusioni nella norma, l’Istante possa essere beneficiario del superbonus con riferimento alle spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico anche se l’utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE per quanto riguarda l’energia non auto consumata ovvero non condivisa per l’auto consumo sono intestati all’altro comproprietario dell’immobile.

Inoltre, s l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

 

Il decreto Rilancio

L’agenzia delle entrate riprende anche alcune disposizioni previste dal decreto Rilancio che attiva Superbonus 110%. Nel caso degli impianti fotovoltaici, il Superbonus spetta per le spese sostenute al fine dell’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici.

Questo fa riferimento a impianti solari fotovoltaici su strutture di pertinenza degli edifici, e all’installazione eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche.

Inoltre, come conferma la circolare dell’Agenzia n.24/E del 2020, anche nel caso dell’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nuovo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).

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