Speciale 85
Ristrutturazioni e riqualificazione energetica: normative e incentivi
Articolo di Arch. Fabrizio Manzoni

Incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici

Gli incentivi per facilitare la riqualificazione energetica degli edifici esistenti sono di tre tipi: sconti sugli oneri di urbanizzazione; incentivi fiscali tramite detrazioni fiscali e accesso al conto termico.

Con la Legge di Stabilità 2015, Camera e Senato hanno deciso di proseguire sulla strada indicata già dai governi precedenti per tentare un rilancio dell’edilizia in Italia, stabilendo la proroga a tutto il 2015 delle detrazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie e dell’Ecobonus 65% per gli interventi di Efficienza Energetica.

Assieme a questi due importanti provvedimenti è stato approvato anche un nuovo Conto Termico, con procedure semplificate rispetto alla prima versione, rivolto per lo più alla Pubblica Amministrazione, per l’efficientamento energetico dell’enorme patrimonio edilizio fatto di abitazioni, scuole, ospedali e altri edifici dedicati a servizi di diverso genere.

Altri incentivi per l’efficienza energetica, di cui si è scritto ancora poco, sono gli sconti sugli oneri di urbanizzazione, che aumentano con l’aumentare delle prestazioni energetiche degli edifici costruiti, se in possesso di una certificazione energetica e di un attestato di prestazione energetica (APE) a dimostrarne le performance.


Le detrazioni fiscali 2015



Le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica (65%) vanno distinte dalle Detrazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie, anche se in molti casi coincidono e si applicano agli interventi di efficientamento energetico su edifici esistenti per i lavori eseguiti dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.

Vediamo nel dettaglio quali interventi rientrano nel bonus 50% per le ristrutturazioni e quali invece rientrano nell’Ecobonus per l’efficienza energetica 65%.

Detrazioni fiscali 50% (già 36%) per recupero edilizio
Comprendono:


  • Interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche quelle rurali e le loro pertinenze;
  • Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • Interventi di restauro e risanamento conservativo;
  • Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi catastrofici, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, alla riduzione dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne;
  • Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • Ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. La detrazione spetta anche rispetto alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti fondati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
  • Per l’attestazione dell’avvenuta esecuzione di tali lavori e della loro tipologia non sono richieste particolari certificazioni, ma esiste un limite massimo di detraibilità pari a 96.000 €.

A questo link potete trovare tutte le FAQ dell'Agenzia delle Entrate.


Detrazioni Irpef del 65% per efficienza energetica
Comprendono:


  • La riqualificazione energetica di edifici esistenti;
  • Gli interventi sull’involucro di edifici esistenti;
  • L’installazione di pannelli solari;
  • La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • Le spese per la progettazione.

In questo caso, invece, sono richieste:

  • L’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;
  • L’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica;
  • La scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo.

Anche in questo caso esistono dei limiti di detraibilità:

  • Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: 100.000 €;
  • Per gli interventi sull’involucro degli edifici esistenti e l’installazione di pannelli solari: 60.000 €;
  • Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 €.  

Va detto che per quanto riguarda la detrazione del 65% i valori di prestazione energetica di riferimento sono quelli del D.M. 11/3/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, in pratica quelli ad oggi vigenti per ottenere i permessi di costruire nelle normali pratiche di riqualificazione energetica.

Le disposizioni fiscali non fanno riferimento ai valori delle normative regionali, che se per le nuove costruzioni ad oggi sono allineati con quelli nazionali, non è così per gli interventi in manutenzione straordinaria su edifici esistenti per i quali può essere concesso (rif. Regione Lombardia) un valore più alto (cioè meno performante), che porta ad avere un edificio con valori in linea con la legislazione regionale, ma che non consentono l’accesso alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ma solo detrazioni del 50% per gli interventi generici.

È possibile contestualizzare le cifre con qualche esempio di opere rapportate all’importo massimo detraibile (ricordare che la cifra è detraibile in 10 anni). Se si osservano bene le cifre, si può vedere che per gli interventi di riqualificazione energetica la cifra di 180.000 €, cioè la spesa massima per l’ammissione alla detrazione, riguarda interventi di piccola entità o che riguardano principalmente piccole unità immobiliari.

È evidente l’intenzione del legislatore di favorire l’aggiornamento, con adeguamento normativo, del parco edilizio ed impiantistico esistente i cui proprietari sono generalmente normali famiglie italiane e non già grossi proprietari, anche se l’incentivo è calcolabile per ogni immobile. L’adeguamento impiantistico costituisce spesso anche l’occasione per eliminare problemi legati alla sicurezza di impianti oramai obsoleti.

Alcune considerazioni di costo si possono riassumere come segue:

Detrazioni fiscali riqualificazione energetica

Accesso al Conto Termico


Il D.M. 28 dicembre 2012 incentiva la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

È un provvedimento legislativo che ha lo scopo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Pacchetto 20‐20‐20, con particolare riferimento all’obiettivo attribuito alle rinnovabili termiche (2‐3 Mtep al 2020), anche attraverso il contenimento dei consumi di energia agendo come driver dell’efficienza energetica.

Esso si affianca a strumenti di sostegno già operativi rivolti principalmente ad altri target, come le detrazioni fiscali e i Certificati Bianchi, e mira a  promuovere il ruolo esemplare in materia di efficienza energetica attribuito alla Pubblica Amministrazione dalle direttive europee nel settore  civile (residenziale, PA, servizi), ma anche artigianale/industriale e agricolo, attraverso lo stimolo della trasformazione del mercato nazionale dell’efficienza energetica e delle rinnovabili termiche verso la realizzazione di edifici a più alte prestazioni.

Una delle strade è lo sviluppo di prodotti e servizi più prestazionali (compresi modelli di contratti EPC) e l’induzione di cambiamenti comportamentali di cittadini e imprese relativamente al consumo dell’energia che possano favorire lo sviluppo e la crescita delle filiere nazionali di settore.

L’accesso al conto termico non è per tutti, e in particolare vi sono profonde differenze tra gli operatori privati e quelli pubblici, proprio in virtù del ruolo guida degli enti pubblici.

Le differenze fondamentali riguardano principalmente la tipologia di interventi incentivabili e sono schematizzabili come segue:

Conto Termico - incentivi pubblica amministrazione

In pratica, le pubbliche amministrazioni possono accedere a finanziamenti per ristrutturazioni globali degli edifici, mentre i privati possono farlo solo nel caso in cui sostituiscano i generatori di calore con altri ad energia rinnovabile. Nonostante siano a funzionamento elettrico, le pompe di calore sono comprese tra le rinnovabili, in quanto l’utilizzo di fonti esterne quali l’aria, l’acqua o il terreno, aumentano la resa delle macchine da 2 a 4 volte la potenza elettrica impiegata trasformandola in energia termica. L’indice di resa è comunemente detto COP.

Nell’accesso ai finanziamenti del Conto Termico è spesso decisivo il ruolo delle ESCo (Energy Service Company). Si tratta di società che possono operare per conto del soggetto richiedente (pubblico o privato) concludendo con lo stesso degli accordi per cui le spese di riqualificazione energetica sono sostenute dalle ESCo in cambio della gestione della fornitura di energia (contratto energia plus).

Si tratta di tutto un mondo in cui gli aspetti di rendimento finanziario superano i benefici in tema di risparmio energetico, dal momento che le ESCo sono società che guadagnano proprio sulla gestione dei servizi relativi alla gestione energetica degli edifici (contratto di prestazione/servizio energetico - rendimento energetico o di servizio energia, anche Plus).

Banalmente, un impianto nuovo da gestire costa meno di uno vecchio, ha una migliore resa e le ESCo, a fronte di un minore impegno manutentivo (la manutenzione di un impianto in Pompa di Calore è nulla rispetto ad un impianto a gasolio), possono gestire i finanziamenti a cui possono accedere per conto del proprietario.

La riqualificazione energetica è comunque assicurata poiché, per legge, deve essere assicurato un miglioramento dell’indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull’attestato di prestazione energetica dell’edificio.

I mezzi messi in campo dallo Stato sono rilevanti, poiché si parla di 200 milioni di € per la P.A. e di 700 milioni di € per i privati, per un totale di 900 milioni di €, al momento impegnati (richiesti) solo in minima parte.

Il calcolo dell’incentivo che si può incassare è fatto su un apposito foglio di calcolo messo a disposizione dal sito internet del GSE, e varia in base alla tipologia di intervento e alla zona climatica dell’edificio.

È previsto il rimborso anche delle spese per la diagnosi energetica (il 100% per la P.A. e il 50% per i privati). È un meccanismo virtuoso che aiuta la copertura delle spese da sostenere in tema di riqualificazione energetica, sino ad ora poco utilizzato, e che si auspica venga continuamente aggiornato sulla base delle tecnologie disponibili e sulle possibilità e forme di finanziamento. 


Gli oneri di urbanizzazione


Si tratta di un tema molto complesso, che si riferisce più agli aspetti giuridici che agli aspetti tecnici, in quanto rientra nella sfera dei rapporti diretti tra ente locale e proprietà privata. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti allorquando un intervento edilizio è destinato a utilizzare i servizi pubblici come strade, luce, telefono, gas, acqua potabile, fognature, ecc. I costi si calcolano in modo vario secondo formule decise dall’ente locale competente e in base al tipo di intervento edilizio.

Nel caso di Comuni in cui negli anni passati si è registrata una certa attività edilizia, sia per lo svecchiamento del parco edilizio, sia per l’espansione territoriale dell’abitato, l’incasso di tali oneri ha costituito anche un’importante fonte di reddito. L’ente può decidere di far eseguire allo stesso costruttore le opere di urbanizzazione necessaria all’usufrutto dell’opera, oppure far realizzare opere analoghe “a scomputo” degli oneri precalcolati. Si tratta spesso, per il costruttore, di cedere all’ente locale una parte della volumetria costruita, oppure di realizzare altre opere sostitutive.

Per favorire uno sviluppo della qualità costruttiva e perseguire l’obiettivo di un miglioramento dell’ambiente, moltissimi enti locali hanno provveduto ad emanare direttive per consentire degli sconti sugli oneri di urbanizzazione. Tali sconti sono generalmente collegati alla performance energetica dell’edificio, e si parla di percentuali che vanno dal 15% al 70% in base ai risultati raggiunti. La percentuale più bassa si applica ovviamente agli edifici che presentano un lieve miglioramento rispetto ai disposti di legge, mentre quelle più alte si applicano agli edifici che propongono un miglioramento anche del 100% rispetto ai requisiti minimi di legge.

La parte più interessante è che tali valori devono essere dichiarati già in fase di progetto attraverso la presentazione di un’adeguata documentazione progettuale, e certificati alla fine con la presentazione dell’Attestato di Prestazione energetica che così assume il ruolo decisivo di attestazione di buona qualità.

In tutto questo le esperienze della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Lombardia sono state una guida per tutti gli altri enti locali. Dal momento in cui sono entrate in vigore le normative regionali del D. Lgs. 192/2005, la classe energetica dell’edificio coincide con la qualità dello stesso riflettendosi anche sui valori di vendita. Tutti sanno che un edificio certificato in Classe A nella Regione Lombardia o in categoria Casaclima Gold è un immobile che consuma una quantità minima di energia, progettato e costruito con una cura dei particolari ed una qualità complessiva ben superiori alla media.


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