Speciale 84
Il Regolamento F-Gas e le ultime tecnologie per la refrigerazione
Articolo di Ing. Isacco Simion

Gas fluorurati ad effetto serra: il nuovo regolamento europeo

Come strumenti attuativi per contrastare i cambiamenti climatici, la Comunità Europea (oggi Unione Europea) pubblicò in gazzetta ufficiale diversi regolamenti che dovevano essere recepiti dagli Stati Membri. Tra questi il regolamento n. 842 del 2006 oggi sostituito dal “Regolamento n. 517 del 2014 sui gas  fluorurati ad effetto serra”, meglio conosciuto come Regolamento F-Gas.

Vediamone allora i contenuti, le scadenze e gli obblighi, in particolare per quanto riguarda la refrigerazione in campo civile. Quanto di seguito riportato ha solamente lo scopo di illustrare alcuni aspetti del Regolamento, al quale comunque si rimanda per completezza.

Il regolamento n. 517/2014 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20 Maggio 2014 ed è entrato in vigore venti giorni dopo. La data di applicazione è scattata il 01 Gennaio 2015 ed è coincisa con l'abrogazione del “vecchio” regolamento n. 842 del 2006.

I regolamenti attuativi del Regolamento 842/2006 restano comunque in vigore e possono essere applicati salvo successive abrogazioni. Parliamo dei regolamenti n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e  n. 308/2008.

I campi di applicazione sono:

  • Contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra,
  • Immissione in commercio di prodotti ed apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati ad effetto serra,
  • Condizioni per particolari usi di gas fluorurati ad effetto serra,
  • Limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi.


Prevenzione delle emissioni in ambiente


Il regolamento vieta il rilascio intenzionale di gas fluorurati in atmosfera e, in caso di perdita, l”operatore” dovrà assicurare che sia riparata senza ingiustificato ritardo. Entro un mese dalla riparazione, l'apparecchiatura deve comunque essere controllata da una persona fisica certificata.

È il caso di evidenziare che l'operatore è definito come “persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature”. Può pertanto essere identificato come operatore anche il proprietario.

In ogni caso, sia gli operatori che le imprese devono assumere misure precauzionali per prevenire le perdite.


Controlli delle perdite


Sono soggette a controlli delle perdite:

  • le apparecchiature contenenti F-Gas in quantità superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente;
  • le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti F-Gas in quantità superiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente.

Nello specifico, si tratta delle seguenti di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri (> 3,5 tonnellate) e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici cicli rankine a fluido organico.

Ma che cos'è una tonnellata di  CO2 equivalente? È la quantità di F-Gas espressa come il prodotto del peso del gas in esame (in tonnellate) e del suo potenziale di riscaldamento globale GWP (definito come potenziale di riscaldamento climatico rapportato al potenziale dell'anidride carbonica, calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni).

Sono definite anche le frequenze secondo cui efettuare i controlli:

Tabella frequenza controlli F-Gas

È prevista anche una proroga al 31 Dicembre 2016 per i controlli delle perdite di apparecchiature contenenti meno di 3 kg di F-Gas e per le apparecchiature ermeticamente sigillate  contenenti meno di 6 kg di F-Gas.


Sistemi di rilevamento delle perdite


Le apparecchiature con un quantitativo di F-Gas maggiore o uguale a 500 tonnellate di  CO2 equivalente devono essere dotate di un sistema di rilevamento perdite soggetto a controlli con cadenza annuale o semestrale a seconda della tipologia di apparecchiatura.


Tenuta dei registri


Gli operatori di apparecchiature per le quali dev'essere fatto un controllo periodico delle perdite sono obbligati a tenere dei registri contenenti le seguenti informazioni:

  • Quantità e tipo di F-Gas;
  • Quantità di F-Gas aggiunti;
  • Dati di eventuali F-Gas installati riciclati o rigenerati;
  • Quantità di F-Gas recuperati;
  • Nominativo e dati dell’impresa che ha installato, manutentato, riparato o smantellato le apparecchiature;
  • Date e risultati dei controlli;
  • Se l'apparecchiatura è stata smantellata, le misure adottate per il recupero e lo smaltimento degli F-Gas.

I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dall'operatore e dall'impresa, almenoché non esistano database nazionali.

Anche le imprese che forniscono gas fluorurati ad effetto serra devono istituire dei registri contenenti i numeri dei certificati degli acquirenti e le quantità acquistate, che devono essere conservati per cinque anni.



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