Cessione del credito: ecco come potranno avvenire le cessioni successive alla prima
Con l’ultima Faq pubblicata, l’Agenzia delle Entrate che spiega le conseguenze pratiche delle novità apportate all’articolo 121 del Dl “Rilancio” dal comma 1-quater del decreto “Sostegni-ter”

Cosa cambia con l’introduzione del divieto di cessione parziale e dell’obbligo di tracciabilità delle cessioni dei crediti per i bonus edilizi? Come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura)?
Alla luce dei diversi dubbi di imprese e contribuenti sorti in seguito ai cambiamenti apportati all’articolo 121 del Dl “Rilancio” dal comma 1-quater del decreto “Sostegni-ter”, che stabilisce che i crediti derivanti dall'esercizio dell’opzione scelta tra prima cessione o sconto in fattura, relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una faq che fornisce un utile chiarimento in merito.
In base a queste novità, al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco che deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni (e quando si effettua il caricamento sull’apposita piattaforma). Inoltre, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura come sempre suddivisi in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa, e a ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, ai fini della tracciatura delle operazioni.
Il divieto di cessione parziale, spiega l’Agenzia delle Entrate, si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Quindi, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito, mentre le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.
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