Vengono così introdotti gli interventi trainati:
- Interventi di efficientamento energetico previsti dall’art.14 del D.L. n. 63/2013, tra i quali:
1.1 Sostituzione dei serramenti, comprensivi di infissi che soddisfino i requisiti di cui all’Allegato E del Decreto Requisiti:

1.2 Installazione di schermature solari;
1.3 Installazione di sistemi di building-automation.

1.2 Installazione di schermature solari;
1.3 Installazione di sistemi di building-automation.
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del D.P.R. n. 412/1993;
2.1 Sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
Oltre all’obbligo per tali interventi di essere realizzati congiuntamente ad almeno un intervento trainante, l’applicazione della maggiore aliquota è inoltre subordinata alla cessione in favore del GSE (con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo n. 387/2003), dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche);
Oltre all’obbligo per tali interventi di essere realizzati congiuntamente ad almeno un intervento trainante, l’applicazione della maggiore aliquota è inoltre subordinata alla cessione in favore del GSE (con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo n. 387/2003), dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche);
- Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
La Guida dell’Agenzia delle Entrate, FAQ n. 4, specifica che è sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti per ottenere la detrazione o il credito d’imposta al 110%, salvo l’ipotesi in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In tali casi, la detrazione o il credito d’imposta al 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’Ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
