Speciale 162
Il Superbonus: la spiegazione definitiva su come funziona questo complesso incentivo
Articolo di Simone Michelotto

La normativa di riferimento per il Superbonus 110%

Il D.L. 34/2020, conosciuto come Decreto Rilancio, convertito con la Legge 17 Luglio 2020 n. 77, ha dato il via, tra le altre cose, al cosiddetto Superbonus, ossia un incentivo relativo alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nella forma di detrazione fiscale. L’art. 119 Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici recita infatti
 
“La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo”.
 
Si tratta, in sostanza, delle agevolazioni previste dai cosiddetti Ecobonus e Sismabonus che vengono portate dalle ormai tradizionali aliquote di detrazione, variabili a seconda della tipologia di intervento, in 10 quote annuali di pari importo all’aliquota unica detraibile del 110% in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 per il recupero del patrimonio edilizio esistente relativamente alla riduzione del rischio sismico e/o per la riqualificazione energetica.
 

Chi può accedere al Superbonus?

 
I soggetti che possono accedere alla detrazione sono coloro che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori (o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio). Si tratta, nella fattispecie:
 
  • del proprietario;
  • del nudo proprietario; 
  • del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione (anche finanziaria o di comodato) regolarmente registrato, previo consenso all’esecuzione delle opere da parte del proprietario. 
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 Agosto 2020 n. 24/E ha specificato che possono accedere all'incentivo anche:
 
  • i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione;
  • gli imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata; 
  • il promissario acquirente, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
 
Nello specifico, hanno accesso al Superbonus gli interventi effettuati da:
 
  • i condomìni
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (i titolari di reddito d'impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi effettuati dal condominio sulle parti comuni); 
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti aventi le stesse finalità sociali dei citati Istituti, se costituiti nella forma societaria rispondente ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing. Nello specifico, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022); 
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili posseduti dalle stesse e assegnati in godimento ai propri soci; 
  • le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al D.Lgs. 460/1997, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 266/1991 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti della L. 383/2000; 
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro idi cui al D.Lgs. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
 
Il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici, inoltre, questa non pregiudica la possibilità di godere delle agevolazioni già vigenti (Ecobonus, Sismabonus, etc.) relativamente alle spese sostenute per interventi su eventuali ulteriori unità immobiliari. Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

In questo Speciale

Interventi ammessi dal Superbonus, il nuovo approccio all’efficienza energetica
Un’introduzione alle macrocategorie secondo cui si sviluppa il nuovo incentivo Superbonus
Gli interventi trainanti che permettono di accedere al Superbonus
Un elenco puntuale e completo degli interventi trainanti individuati dalla normativa sul S...
Superbonus: la definizione e l’elencazione degli interventi trainati
Le tipologie di interventi che ricadono nella definizione di interventi trainati e i requi...
Massimali e limiti di spesa per il Superbonus
Approfondiamo gli aspetti economici degli interventi trainanti e trainati incentivabili at...