Focus Efficienza Energetica
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Quando va applicata l’IVA agevolata alla lettura dei ripartitori di calore?
Una risposta di interpello dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole sull’applicazione dell’IVA agevolata alla lettura dei ripartitori di calore
Con una risposta a un’istanza di interpello l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la percentuale applicabile all’aliquota IVA per i servizi di lettura dei ripartitori di calore installati nei condomini.
A chiedere chiarezza è stata una società che fornisce Servizi Energetici a clienti sia pubblici che privati, tra cui l’installazione di ripartitori di calore e la loro lettura, come anche la sola lettura di ripartitori installati in un momento precedente presso il condominio dalla stessa azienda istante o un'azienda terza.
L’azienda si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per chiedere se possa essere applicata l’IVA agevolata al 10% (ex Art.7, comma I, lett. b) L. n. 488/1999) per i servizi presentati in precedenza, considerando la lettura dei ripartitori una prestazione accessoria a quella di installazione degli stessi. In secondo luogo l’istante chiede anche se si applicabile l’aliquota al 10% per le prestazioni di lettura comprese in un contratto di Servizio Energia o sia svolta contestualmente ad un contratto di questo genere (D. Lgs. n. 115/2008), ma non connessa all’attività di installazione.
L’Agenzia sostiene che sia applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento solo in caso di stipula di un Contratto di Servizio Energia che preveda anche la lettura dei ripartitori di calore installati in condominio tra le altre prestazioni.
Diversamente, laddove la prestazione di lettura dei ripartitori di calore non sia compresa dalle prestazioni del Contratto di Servizio Energia, ma sia invece fornita autonomamente, non sarà possibile usufruire dell’aliquota IVA ridotta del 10%, ma sarà invece applicata l’aliquota ordinaria del 22%.
Per le ragioni specifiche che motivano questa risposta, invitiamo a leggere il documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, disponibile qui di seguito, nel quale si descrivono con maggiore precisione le considerazioni dell’autorità in merito all’applicazione dell’aliquota agevolata per le attività di lettura dei ripartitori di calore.
A chiedere chiarezza è stata una società che fornisce Servizi Energetici a clienti sia pubblici che privati, tra cui l’installazione di ripartitori di calore e la loro lettura, come anche la sola lettura di ripartitori installati in un momento precedente presso il condominio dalla stessa azienda istante o un'azienda terza.
L’azienda si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per chiedere se possa essere applicata l’IVA agevolata al 10% (ex Art.7, comma I, lett. b) L. n. 488/1999) per i servizi presentati in precedenza, considerando la lettura dei ripartitori una prestazione accessoria a quella di installazione degli stessi. In secondo luogo l’istante chiede anche se si applicabile l’aliquota al 10% per le prestazioni di lettura comprese in un contratto di Servizio Energia o sia svolta contestualmente ad un contratto di questo genere (D. Lgs. n. 115/2008), ma non connessa all’attività di installazione.
L’Agenzia sostiene che sia applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento solo in caso di stipula di un Contratto di Servizio Energia che preveda anche la lettura dei ripartitori di calore installati in condominio tra le altre prestazioni.
Diversamente, laddove la prestazione di lettura dei ripartitori di calore non sia compresa dalle prestazioni del Contratto di Servizio Energia, ma sia invece fornita autonomamente, non sarà possibile usufruire dell’aliquota IVA ridotta del 10%, ma sarà invece applicata l’aliquota ordinaria del 22%.
Per le ragioni specifiche che motivano questa risposta, invitiamo a leggere il documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, disponibile qui di seguito, nel quale si descrivono con maggiore precisione le considerazioni dell’autorità in merito all’applicazione dell’aliquota agevolata per le attività di lettura dei ripartitori di calore.
