Focus Leggi/Normative

07.01.2010
Ascolta il focus
Questo articolo ha più di 3 anni

NOVITA´ SULLA NORMATIVA REFRIGERANTI

Il regolamento Europeo N°2037/2000 ha fissato come data limite per la commercializzazione e l’utilizzo degli HCFC (es. R22) vergini il 31 dicembre 2009.
Dopo questa data e fino al 31/12/2014 sarà possibile immettere negli impianti esistenti, in occasione di manutenzione, solo HCFC riciclato.
La corretta gestione degli HCFC è stabilita dal Regolamento Europeo n°1005/2009 che specifica gli obblighi nella gestione di queste sostanze.
In particolare segnaliamo che il regolamento pone l’attenzione sulla differenza tra prodotto “riciclato” e prodotto “rigenerato”
Per “riciclato” si intende il prodotto estratto dall’impianto e trattato in sito, ovvero a bordo dell’impianto.
Per prodotto “rigenerato” si intende un prodotto recuperato da un impianto esistente e trattato da aziende autorizzate con un procedimento specifico atto a ripristinare le caratteristiche iniziali del prodotto.
A fronte di questa differenza sono state introdotte delle limitazioni:
-    E’ vietata la vendita di prodotto “riciclato”. Non è possibile togliere da un impianto ad esempio dell’R22 e venderlo per altri impianti
-    Tutti i prodotti “rigenerati” dovranno essere accompagnati da etichetta con l’indicazione che la sostanza è stata rigenerata oltre che informazioni circa l’azienda produttrice
Le eventuali scorte di HCFC presenti in aziende per manutenzioni o altro assumono la definizione di “Rifiuto Speciale Pericoloso". Non sarà più possibile, da un punto di vista legale, utilizzarle per la manutenzione. Non sarà possibile, inoltre, liberarli in atmosfera ma dovranno essere conferiti ai Centri di raccolta e Trattamento ai sensi della legge 549/93 e dal D.M.3/10/2001
Ulteriori informazioni
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?direct=yes&lang=it&where=GRP_CITATION:32000R2037&whereihm=Atti%20citati:32000R2037