Articolo di Ing. Isacco Simion

L’evoluzione della legislazione italiana ed europea: verso il risparmio energetico

L'evoluzione della tecnologia, dei sistemi e degli accorgimenti di costruzione e di installazione degli impianti iniziò a svilupparsi a partire dagli anni settanta, quando la Commissione per l'Ambiente della Comunità Economica Europea pubblicò un rapporto (Energy building conscious design) che affrontò gli errori progettuali riscontrati fino a quel momento in termini energetici e che portò gli Stati a prenderne coscienza intervenendo con l'emanazione di leggi opportune.

Da questo momento l'evoluzione dell'industria del riscaldamento ma anche quella dell'impiantistica in generale, sarà governata, oltre che da evoluzioni tecnologiche e da parametri economici del periodo storico, anche dall'evoluzione legislativa europea e, nel nostro caso, italiana.

A tal proposito, si riporta di seguito un breve elenco (non esaustivo) di decreti, direttive e leggi.

L. 373/76: “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”. Era costituita da tre parti: la prima riguardava gli impianti di produzione del calore e gli annessi sistemi di termoregolazione, la seconda trattava l’isolamento termico degli edifici e la terza le sanzioni previste per la mancata osservanza della Legge. Nel tempo è stata integrata da tre documenti: il DPR 1052/77 che definiva i criteri di applicazione della Legge e i termini di presentazione della Relazione Tecnica, il DM 10/3/1977 che stabiliva le zone climatiche e i valori del coefficiente di dispersione del calore negli edifici e il DM 30/7/1986 che aggiornava il coefficiente di dispersione termica Cd, sulla base del rapporto di forma S/V (superficie disperdente/volume riscaldato) dell’edificio e della fascia climatica di ubicazione.

L. 10/1991: “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”; e il regolamento attuativo Dpr 412/1993. Per la prima volta si pone un limite alla quantità di energia che si può consumare in un anno per il riscaldamento degli ambienti (FEN limite: Fabbisogno energetico normalizzato limite). Si teneva conto dei flussi uscenti per dispersione e ventilazione, ma anche dei flussi entranti in per apporti solari e generazioni interne di calore, e del rendimento globale medio stagionale dell’impianto.

D.Lgs. 192/2005 “Attuazione della direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia” e successivi D.Lgs. 311/2006 e Dpr 59 del 02/04/2009. La direttiva prevedeva che gli stati membri definissero una metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, imponessero il rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica per edifici di nuova costruzione e per edifici soggetti a ristrutturazione, sviluppassero un sistema di certificazione del rendimento energetico degli edifici, assicurassero lo svolgimento di regolari ispezioni degli impianti.

D.M. 59 del 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

D.Lgs. 28/2011 ”Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che introduce un quadro di riferimento normativo, definisce strumenti, meccanismi e incentivi necessari per il raggiungimento delle quote complessive di energie rinnovabili fino al 2020, oltre a prevedere un bonus volumetrico per edifici virtuosi.

Decreto 28.12.2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” (CONTO ENERGIA TERMICO).

Direttiva 2010/31/CE: che nasce dalla volontà di ridurre i consumi energetici del 20% entro il 2020, ed introduce il concetto di “Edifici a energia quasi zero” (NZEB) a partire dal 2020. Edifici, cioè con fabbisogno energetico molto basso, coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili;

D.L. 63/2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE”. Il decreto recepisce la direttiva europea introducendo l'obbligo di “Edifici a energia quasi zero” entro il 31/12/2018 per gli edifici di nuova costruzione occupati dalle pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime; limite al 01/01/2014 per tutti gli edifici di nuova costruzione. Il decreto detta anche che entro il 31/12/2014 deve essere redatto un piano d'azione destinato ad aumentare il numero di tali edifici. Si introduce il Certificato di Prestazione Energetica e l'incremento delle aliquote e la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione.


Storia dell'industria del riscaldamento in Italia