Speciale 160
Lo status quo delle fonti rinnovabili in Italia
Alcuni contenuti di questo speciale:
Articolo
di Maurizio Cudicio
Le fonti rinnovabili in Italia: la normativa di settore
In primis il D.Lgs 28/2011 – Decreto rinnovabili, ha segnato un importante punto di partenza per la gestione delle fonti rinnovabili soprattutto per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti ristrutturazione rilevante, per i quali ha fissato dei limiti minimi che devono essere rispettati in termini di sfruttamento di energie rinnovabili.
Innanzitutto il decreto distingue due tipologie di interventi per i quali devono essere sfruttate le fonti rinnovabili e più precisamente.
Se l’intervento di ristrutturazione riguarda o rientra in una di queste casistiche, è fatto obbligo per ogni fabbricato di produrre una certa quantità di energia annua attraverso l’uso di fonti rinnovabili e più precisamente:
Pe - Potenza elettrica di picco misurata in kW
Esistono inoltre ulteriori vincoli e prescrizioni riportate all’interno dello stesso decreto tra cui:
Innanzitutto il decreto distingue due tipologie di interventi per i quali devono essere sfruttate le fonti rinnovabili e più precisamente.
EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE |
Edifici per i quali la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente 31 maggio 2012
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EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE |
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Se l’intervento di ristrutturazione riguarda o rientra in una di queste casistiche, è fatto obbligo per ogni fabbricato di produrre una certa quantità di energia annua attraverso l’uso di fonti rinnovabili e più precisamente:

Dove:
Pe - Potenza elettrica di picco misurata in kW
S - Superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m²
Esistono inoltre ulteriori vincoli e prescrizioni riportate all’interno dello stesso decreto tra cui:
- Gli obblighi per impianti meccanici non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per alimentare, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, di riscaldamento e di raffrescamento.
- In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Ciò preclude la possibilità di installare pannelli con strutture di sostegno o altri sistemi che altrimenti genererebbero impatti architettonici troppo azzardati.

Dove:
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%obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, come descritto in precedenza, tramite fonti rinnovabili;
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%effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;
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Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati come descritto in precedenza;
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Eeffettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio.
