Il ruolo degli Energy Manager nella conservazione e nell’uso razionale dell’energia
Il responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, detto anche Energy Manager (EM), è una figura formalmente introdotta in Italia dall’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n.10 per i soggetti caratterizzati da consumi rilevanti, che hanno l’obbligo di nominarlo annualmente. L’incarico dell’energy manager può essere svolto sia da un dipendente, sia da un consulente esterno e riguarda, come indicato dalla legge, la raccolta e l’analisi dei dati sui consumi energetici, la predisposizione dei bilanci energetici annuali e in generale la promozione dell’uso efficiente dell’energia nella propria struttura. L’energy manager, secondo la Circolare del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2014, si configura come una figura con funzioni di supporto al board aziendale in merito al miglior utilizzo dell’energia, nelle grandi strutture la figura dell’energy manager dovrebbe essere equivalente a quella di un dirigente (scelta preferenziale) cui siano stati assegnati obiettivi e bonus collegati all’uso razionale dell’energia. L’energy manager può inoltre essere il responsabile del sistema di gestione dell’energia per le organizzazioni certificate ISO 50001 ed è una figura necessaria per accedere ai certificati bianchi.
La soglia oltre la quale diventa obbligatoria la nomina è per i soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti (comprese PA) è pari a 1.000 TEP/anno, mentre per i soggetti operanti nel settore industriale il limite è elevato a 10.000 TEP. In generale tutta l’energia gestita da un’impresa/ente va considerata ai fini della valutazione del raggiungimento delle soglie d’obbligo, a prescindere che sia a titolo oneroso o gratuita (e.g. fonti rinnovabili usate per la generazione elettrica e termica), riferita a immobili di proprietà o locati, acquistata in modo diretto o tramite contratti di servizio energetico (e.g. servizio energia con comfort ambiente garantito). La nomina del EM va effettuata tramite la piattaforma web NEMO secondo le seguenti tempistiche:
- Soggetti obbligati: 30 aprile di ogni anno, come previsto dall’art.19 della Legge 10/91. I consumi di riferimento per il calcolo delle soglie sono quelli dell’anno antecedente l’anno della nomina.
- Soggetti che procedono volontariamente alla nomina: i soggetti non sottoposti all’obbligo possono nominare il Responsabile in qualunque momento dell’anno, fermo restando l’obbligo del 30 aprile per le nomine degli anni successivi.
L’ Esperto in Gestione Energy (EGE)
L’EGE è una qualifica garantita da certificazione di parte terza (Accredia) che può essere accordata a professionisti che abbiano maturato un’esperienza sul campo e un know-how considerevole nell’energy management. Evidentemente un energy manager è opportuno sia un EGE, anche se non ci sono obblighi in tal senso. La qualifica di EGE può essere ottenuta da personale di ESCo, liberi professionisti attivi nel settore ed altri dipendenti coinvolti nella gestione dell’energia. Gli EGE, secondo quanto sancito dalla norma tecnica, possono avere due differenti profili professionali:
- civile, che si occupa delle diagnosi nel campo degli insediamenti urbanistici, delle infrastrutture, trasporti, edilizia pubblica e privata,
- industriale, specificamente formato per soddisfare le esigenze di diagnosi energetica nelle aziende produttive e industriali.
Si diventa EGE superando un esame che è costituito da una valutazione titoli ed esperienze professionali ed una parte di esame vero e proprio, inoltre, periodicamente si deve risostenere una prova di verifica delle competenze.
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