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Il Conto Energia spiegato da ISES Italia
Conto energia è il nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica.
Il Conto energia arriva in Italia attraverso la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), che viene recepita con l´approvazione da parte del Parlamento italiano del D.lgs. 387/2003. Dopo l´approvazione del Decreto attuativo n. 181, 5/08/2005 (che fissa i tempi e i termini di attuazione) e della Delibera 188 del 14/11/2005 (che invece stabilisce i modi di erogazione degli incentivi), dal 19/11/2005 è possibile presentare la domanda all’attuale GSE (prima GRTN).
Infine, l´attuale dispositivo è disciplinato dal DM 19 febbraio 2007, che ha modificato il meccanismo introdotto per l´anno precedente dal DM 28/07/2005. L’ultima finanziaria ha inoltre apportato dei miglioramenti e delle integrazioni.
In cosa consiste
Il conto energia va distinto dai finanziamenti a fondo perduto con i quali sono stati incentivati i primi impianti fotovoltaici, i quali consistevano nell’erogazione di un contributo all’investimento iniziale. Attualmente, infatti, l’incentivazione viene data all’energia prodotta nell’arco di un anno.Gli impianti interessati al programma sono esclusivamente quelli connessi alla rete elettrica di distribuzione dotati di appositi contatori che indicano non solo l´energia consumata ma anche quella prodotta.
Per gli impianti con potenza minore di 20 kW è possibile usufruire del servizio di scambio sul posto (saldo annuo tra l´energia elettrica immessa in rete e l´energia elettrica prelevata dalla rete dall´utenza connessa all´ impianto con possibilità di compensare i surplus prodotti nei tre anni successivi) oppure optare per la cessione, dietro compenso, dell´elettricità prodotta. Per gli impianti di taglia maggiore è prevista solo la cessione alla rete.
L’energia ceduta alla rete viene pagata con una tariffa dipendente dall’andamento dei valori di mercato per l’elettricità; attualmente, per il regime di scambio sul posto, si hanno 0,15-0,20 €/kWh e per la cessione in rete 0,095 €/kWh.
Il valore del contributo, invece, varia a seconda della taglia e del grado di integrazione architettonica degli impianti, e si mantiene invariato per 20 anni.
E’ previsto che la tariffa incentivante venga diminuita del 2% da un anno all’altro.
Per quanto riguarda il grado di integrazione architettonica, l’impianto si definisce:
* "non integrato", quando i moduli sono ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
* "parzialmente integrato", quando i moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, rimanendo aderenti alle superfici di istallazione;
* "con integrazione architettonica", quando i moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione (art. 2, comma b3).
Inoltre, è previsto che gli impianti incentivati possano beneficiare di un premio aggiuntivo nei seguenti casi:
1. Per impianti fotovoltaici che beneficiano dello scambio sul posto e sono destinati ad alimentare delle utenze ubicate in edifici o unità immobiliari, quando siano contemporaneamente apportati interventi migliorativi dell´efficienza energetica per una percentuale non inferiore al 10%. In questo caso il valore dell´incentivo sarà aumentato della metà dell´effettiva riduzione dei consumi energetici derivante dagli interventi, incremento che può arrivare ad un massimo del 30% della tariffa.
2. Aumento del 5% della tariffa in caso di:
1. Impianti di potenza > 3kW i cui soggetti responsabili siano autoproduttori;
2. Impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
3. Impianti integrati in strutture esterne degli involucri degli immobili quando siano in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto.
Gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili sono enti locali, rientrano nella tipologia di impianto integrato, indipendentemente dalle effettive caratteristiche architettoniche dell’installazione. Ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, si intendono per enti locali i comuni, le province, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali si applicano altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.
Come accedere al Conto Energia
Possono far richiesta di incentivazione sia persone fisiche che giuridiche, inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, presentando le apposite domande al soggetto responsabile dell´erogazione delle tariffe, il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici).
Per quanto riguarda l´iter autorizzativo il nuovo CONTO ENERGIA ha apportato delle facilitazioni amministrative sia in termine di permessi per l´impianto che per le procedure.
Per esempio, gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 kW necessitano esclusivamente della DIA (dichiarazione di inizio attività), rilasciata dal comune di appartenenza per poter essere installati, sempre che il sito di riferimento non abbia particolari vincoli storico paesaggistici per cui sono necessarie documentazioni e permessi aggiuntivi.
La procedura invece è stata informatizzata in molte sue parti ed è facilmente applicabile da parte degli utenti sul sito del GSE (www.gsel.it) entrando nella sezione RICHIESTA INCENTIVI.
Per avere comunque tutte le informazioni necessarie consultate il sito del GSE (www.gsel.it) nella sezione dedicata al NUOVO CONTO ENERGIA.
Su quali fondi si basa il Conto Energia
La copertura finanziaria necessaria all´erogazione di questi importi è garantita da un prelievo tariffario obbligatorio (cod. A3) a sostegno delle fonti rinnovabili di energia, presente dal 1991 in tutte le bollette dell´energia elettrica di tutti gli operatori elettrici italiani. Va comunque segnalato che con la componente A3 sono finanziati anche gli impianti CIP6, tra cui sono presenti non solo quelli alimentati da fonti rinnovabili ma anche quelli alimentati da fonti "assimilate" (cogenerazione, fumi di scarico, scarti di lavorazione e/o di processi industriali, fonti fossili prodotte da giacimenti minori isolati, inceneritori...): ciò ha di fatto impedito e ritardato lo sviluppo del fotovoltaico poiché la componente A3, per i motivi appena citati, è risultata abbastanza onerosa nel finanziamento di queste ultime (nel nostro paese privilegiate rispetto al fotovoltaico). Da gennaio 2007 non possono più essere finanziati nuovi impianti a fonti "assimilate", ma solo quelli già autorizzati, e questo ha favorito l’incentivazione degli impianti fotovoltaici.
Fonti: GSE, Assosolare
Il Conto energia arriva in Italia attraverso la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), che viene recepita con l´approvazione da parte del Parlamento italiano del D.lgs. 387/2003. Dopo l´approvazione del Decreto attuativo n. 181, 5/08/2005 (che fissa i tempi e i termini di attuazione) e della Delibera 188 del 14/11/2005 (che invece stabilisce i modi di erogazione degli incentivi), dal 19/11/2005 è possibile presentare la domanda all’attuale GSE (prima GRTN).
Infine, l´attuale dispositivo è disciplinato dal DM 19 febbraio 2007, che ha modificato il meccanismo introdotto per l´anno precedente dal DM 28/07/2005. L’ultima finanziaria ha inoltre apportato dei miglioramenti e delle integrazioni.
In cosa consiste
Il conto energia va distinto dai finanziamenti a fondo perduto con i quali sono stati incentivati i primi impianti fotovoltaici, i quali consistevano nell’erogazione di un contributo all’investimento iniziale. Attualmente, infatti, l’incentivazione viene data all’energia prodotta nell’arco di un anno.Gli impianti interessati al programma sono esclusivamente quelli connessi alla rete elettrica di distribuzione dotati di appositi contatori che indicano non solo l´energia consumata ma anche quella prodotta.
Per gli impianti con potenza minore di 20 kW è possibile usufruire del servizio di scambio sul posto (saldo annuo tra l´energia elettrica immessa in rete e l´energia elettrica prelevata dalla rete dall´utenza connessa all´ impianto con possibilità di compensare i surplus prodotti nei tre anni successivi) oppure optare per la cessione, dietro compenso, dell´elettricità prodotta. Per gli impianti di taglia maggiore è prevista solo la cessione alla rete.
L’energia ceduta alla rete viene pagata con una tariffa dipendente dall’andamento dei valori di mercato per l’elettricità; attualmente, per il regime di scambio sul posto, si hanno 0,15-0,20 €/kWh e per la cessione in rete 0,095 €/kWh.
Il valore del contributo, invece, varia a seconda della taglia e del grado di integrazione architettonica degli impianti, e si mantiene invariato per 20 anni.
E’ previsto che la tariffa incentivante venga diminuita del 2% da un anno all’altro.
Per quanto riguarda il grado di integrazione architettonica, l’impianto si definisce:
* "non integrato", quando i moduli sono ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
* "parzialmente integrato", quando i moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, rimanendo aderenti alle superfici di istallazione;
* "con integrazione architettonica", quando i moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione (art. 2, comma b3).
Inoltre, è previsto che gli impianti incentivati possano beneficiare di un premio aggiuntivo nei seguenti casi:
1. Per impianti fotovoltaici che beneficiano dello scambio sul posto e sono destinati ad alimentare delle utenze ubicate in edifici o unità immobiliari, quando siano contemporaneamente apportati interventi migliorativi dell´efficienza energetica per una percentuale non inferiore al 10%. In questo caso il valore dell´incentivo sarà aumentato della metà dell´effettiva riduzione dei consumi energetici derivante dagli interventi, incremento che può arrivare ad un massimo del 30% della tariffa.
2. Aumento del 5% della tariffa in caso di:
1. Impianti di potenza > 3kW i cui soggetti responsabili siano autoproduttori;
2. Impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
3. Impianti integrati in strutture esterne degli involucri degli immobili quando siano in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto.
Gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili sono enti locali, rientrano nella tipologia di impianto integrato, indipendentemente dalle effettive caratteristiche architettoniche dell’installazione. Ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, si intendono per enti locali i comuni, le province, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali si applicano altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.
Come accedere al Conto Energia
Possono far richiesta di incentivazione sia persone fisiche che giuridiche, inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, presentando le apposite domande al soggetto responsabile dell´erogazione delle tariffe, il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici).
Per quanto riguarda l´iter autorizzativo il nuovo CONTO ENERGIA ha apportato delle facilitazioni amministrative sia in termine di permessi per l´impianto che per le procedure.
Per esempio, gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 kW necessitano esclusivamente della DIA (dichiarazione di inizio attività), rilasciata dal comune di appartenenza per poter essere installati, sempre che il sito di riferimento non abbia particolari vincoli storico paesaggistici per cui sono necessarie documentazioni e permessi aggiuntivi.
La procedura invece è stata informatizzata in molte sue parti ed è facilmente applicabile da parte degli utenti sul sito del GSE (www.gsel.it) entrando nella sezione RICHIESTA INCENTIVI.
Per avere comunque tutte le informazioni necessarie consultate il sito del GSE (www.gsel.it) nella sezione dedicata al NUOVO CONTO ENERGIA.
Su quali fondi si basa il Conto Energia
La copertura finanziaria necessaria all´erogazione di questi importi è garantita da un prelievo tariffario obbligatorio (cod. A3) a sostegno delle fonti rinnovabili di energia, presente dal 1991 in tutte le bollette dell´energia elettrica di tutti gli operatori elettrici italiani. Va comunque segnalato che con la componente A3 sono finanziati anche gli impianti CIP6, tra cui sono presenti non solo quelli alimentati da fonti rinnovabili ma anche quelli alimentati da fonti "assimilate" (cogenerazione, fumi di scarico, scarti di lavorazione e/o di processi industriali, fonti fossili prodotte da giacimenti minori isolati, inceneritori...): ciò ha di fatto impedito e ritardato lo sviluppo del fotovoltaico poiché la componente A3, per i motivi appena citati, è risultata abbastanza onerosa nel finanziamento di queste ultime (nel nostro paese privilegiate rispetto al fotovoltaico). Da gennaio 2007 non possono più essere finanziati nuovi impianti a fonti "assimilate", ma solo quelli già autorizzati, e questo ha favorito l’incentivazione degli impianti fotovoltaici.
Fonti: GSE, Assosolare
