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Efficienza energetica degli edifici: la Lombardia aggiorna le disposizioni
La Lombardia, con un decreto del 18 Gennaio, ha aggiornato le disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici emanate lo scorso Luglio.
Data la necessità di chiarire diversi aspetti relativi alla disciplina sull’efficienza energetica degli edifici, la Regione Lombardia, lo scorso 18 Gennaio, ne ha approvato le integrazioni con il decreto 224.
Come abbiamo già riportato in un nostro focus, la Lombardia aveva emanato la disciplina sull’efficienza energetica degli edifici con decreto 6480 del 30 Luglio 2015, stabilendo diverse specifiche relativamente alle nuove procedure di calcolo della prestazione energetica degli edifici; alla redazione dell’attestato di prestazione energetica; alla verifica del rispetto dei requisiti progettuali e ai requisiti di prestazione energetica per gli edifici a energia quasi zero.
Queste specifiche sono state aggiornate e approfondite. Vediamo quali sono le novità principali:
Il testo del decreto n. 224 del 18/01/2016 è disponibile, gratuitamente, in allegato a questo articolo.
Come abbiamo già riportato in un nostro focus, la Lombardia aveva emanato la disciplina sull’efficienza energetica degli edifici con decreto 6480 del 30 Luglio 2015, stabilendo diverse specifiche relativamente alle nuove procedure di calcolo della prestazione energetica degli edifici; alla redazione dell’attestato di prestazione energetica; alla verifica del rispetto dei requisiti progettuali e ai requisiti di prestazione energetica per gli edifici a energia quasi zero.
Queste specifiche sono state aggiornate e approfondite. Vediamo quali sono le novità principali:
- Per i provvedimenti giudiziali che portano trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive o concorsuali, è stata confermata l’esclusione dall’obbligo di allegare l’APE;
- È stata modificata la dichiarazione di conformità del certificatore, che con la nuova versione funge anche da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà utilizzato dal professionista per dichiarare che la conformità della copia cartacea al file depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale;
- Il libretto d’impianto dev’essere allegato all’APE destinato all’acquirente dell’edificio, non necessariamente all’atto di compravendita;
- Sono state specificate le disposizioni vigenti in caso di ampliamento volumetrico;
- Sono state descritte le specifiche riguardanti la sostituzione del generatore di calore; all’installazione della pompa di calore avente potenza non superiore a 15 kW e di impianti alimentati a biomassa; all’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili.
Il testo del decreto n. 224 del 18/01/2016 è disponibile, gratuitamente, in allegato a questo articolo.
