Focus Incentivi

11.12.2020
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Edifici misti residenziali e commerciali, come si applica il Superbonus?

L’Ag. Entrate ha chiarito alcuni dubbi in merito con un Risposta ad interpello, con la quale si chiarisce l’applicazione del Superbonus per interventi su edifici ibridi

Parlando di Superbonus si distingue sempre tra edifici unifamiliari ed edifici condominiali, ma come utilizzare l’incentivo per edifici ibridi, in cui uso residenziale ed uso commerciale si equivalgono? Lo ha chiesto un amministratore di condominio all’Agenzia delle Entrate, che a partire dal suo quesito ha prodotto la Risposta ad interpello n. 572 del 9 dicembre 2020.
 
L’edificio di interesse si compone di 10 negozi al piano terra e di 10 appartamenti al primo piano, per una superficie totale esattamente identica, e tutte le unità, sia residenziali sia commerciali, sono dotate di impianto termico autonomo.
Ciascun negozio dispone di un proprio ingresso autonomo da strada pubblica, mentre gli appartamenti hanno accesso da un ballatoio comune, servito da due scale laterali.
 
Considerate le differenti destinazioni d’uso di questi edifici, l’amministratore di condominio ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se sia possibile fruire del Superbonus, per i soli appartamenti residenziali, per interventi di:

  • Isolamento delle superfici opache che confinano con gli appartamenti;
  • Sostituzione degli infissi;
  • Sostituzione delle schermature solare nel lato sud.

 
L’incentivo Superbonus, per la cui applicazione l’Ag. Entrate rimanda alla Circolare 24/E dell’8 agosto 2020 e alla risoluzione 60/E del 28 settembre 2020, può essere sfruttato per interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio anche quando la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza comprese nell’edificio sia inferiore al 50%, ma solo i possessori delle unità immobiliari residenziali avranno accesso all’incentivo per gli interventi trainanti e trainati (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
 
L’Agenzia conferma quindi all’istante la possibilità di avere accesso al Superbonus 110% solo per le spese a carico dei condomini delle unità immobiliari site al primo piano, qualora essi assicurino, per gli interventi trainanti di isolamento termico, il coinvolgimento di una superficie disperdente con incidenza superiore al 25% rispetto a quella dell’intero edificio.
 
Ciascun condomino, in questa fattispecie, potrà calcolare la detrazione spettante sulla base della spesa sostenuta, imputata in base ai millesimi di proprietà o agli altri metodi applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del Codice Civile, ed effettivamente rimborsata dal condominio.

Documentazione disponibile

Circolare n. 24 dell'8 agosto 2020, Superbonus 110% - Agenzia delle Entrate
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Risposta n. 572 del 9 dicembre 2020 - Agenzia delle Entrate
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