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Certificazione energetica e impianti termici: il si definitivo ai Regolamenti
Approvati dal Consiglio dei Ministri i Regolamenti sulle ispezioni degli impianti termici e sui requisiti dei certificatori energetici
Venerdì il Consiglio dei Ministri ha dato il via libero definitivo al Regolamento sui requisiti dei Certificatori Energetici e al Regolamento sulle ispezioni di climatizzatori e caldaie, che completa l’iter di adeguamento alla direttiva europea 2002/91/CE sull’efficienza energetica in edilizia.
Come anticipato la settimana scorsa infatti, il Decreto Presidenziale è in attuazione del D. Lgs 192/2005 di recepimento della direttiva europea, in cui all’articolo 4 si richiedeva un decreto del Presidente della Repubblica che stabilisse i criteri di accreditamento e i requisiti professionali per certificare la qualificazione e l’indipendenza degli operatori che realizzano la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione sugli impianti di climatizzazione.
Certificazione energetica: l’ACE diventa atto pubblico
Oltre a stabilire i requisiti obbligatori nella formazione del certificatore e i soggetti abilitati alla certificazione, il Regolamento approvato dal CdM impone l’assenza di conflitti d’interesse tra le parti all’atto di certificazione, stabilendo che il certificatore non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado.
Inoltre, il tecnico abilitato che certifica un edificio ha responsabilità diretta sull’ ACE (Attestato di Certificazione Energetica), che diventa atto pubblico a tutti gli effetti: quanto certificato viene poi controllato da Regioni e Province Autonome che hanno il compito di verificare la qualità del servizio reso dai soggetti certificatori.
Il Dpr approvato venerdì stabilisce infine pratiche di semplificazione in merito all’aggiornamento dell’ACE nel caso di riqualificazioni impiantistiche.
Ispezioni degli impianti termici: nasce il Catasto territoriale
L’ultimo tassello di adeguamento alla direttiva 2002/91/CE riguarda appunto l’approvazione del Regolamento sulle ispezioni degli impianti termici, ai sensi dell’art. 4, comma 1 (lettera –a, seconda parte, e –c) del D. Lgs 192/2005.
Il regolamento, approvato favorevolmente anche dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata, dall’Enea, Cnr e Cncu, stabilisce anche per gli impianti controlli indipendenti e introduce semplificazioni amministrative per PA e cittadini in merito alle ispezioni.
Per gli impianti inferiori a 100 kW i controlli diventano meno restrittivi: ogni due anni per gli impianti a combustibile solido o liquido e ogni quattro anni per caldaie a metano, gpl o gas.
Il Regolamento stabilisce inoltre che nei condomini, o negli edifici con più abitazioni ma con un unico proprietario, venga esposta una tabella con gli orari e i periodi di attività dell’impianto, i contatti del responsabile e il codice dell’impianto dato dal Catasto territoriale degli impianti termici creato dalla Provincia o Regione autonoma.
La novità del Regolamento riguarda la possibilità del responsabile impianto di delegare ad un terzo la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto. La delega non è ammessa in caso le unità abitative siano singole con il generatore o i generatori non installati in locali tecnici appositamente dedicati.
La delega ad un unico soggetto è possibile anche nel caso in cui nel locale tecnico vi siano generatori di calore o macchine frigorifere al servizio di più impianti termici.
