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15.02.2013
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Certificatori energetici e manutenzione impianti termici: oggi al CdM le nuove normative

Manutenzione degli impianti di climatizzazione e accredito dei certificatori energetici: il Consiglio dei Ministri discute oggi gli aggiornamenti normativi.
Si discutono stamane al Consiglio dei Ministri i due Regolamenti relativi alla manutenzione degli impianti di climatizzazione negli edifici e all’accreditamento dei certificatori energetici: l’approvazione del Regolamento completa dunque il lungo iter di adeguamento dell’Italia alla Direttiva 2002/91/CE costato ben due richiami e un deferimento alla Corte di Giustizia europea.
 

Manutenzione e controllo degli impianti termici

 
Il Regolamento sulle procedure di ispezione e manutenzione degli impianti di climatizzazione negli edifici semplifica le procedure obbligatorie per i tecnici per gli impianti con potenza minore di 100 KW.
Secondo le nuove disposizioni le ispezioni sugli impianti verranno effettuate ogni due o quattro anni (in base alla potenza dell’impianto) e, di conseguenza, sarà ridotto il costo del bollino pagato dagli utenti per l’attività di controllo.
Nell’ottica del risparmio energetico il Regolamento stabilisce che gli edifici industriali o artigianali debbano avere una temperatura di climatizzazione invernale non superiore ai 18°C, mentre la temperatura massima sale a 20°C per gli altri immobili.
Per la climatizzazione estiva la soglia minima è di 26°C, mentre sono previste specifiche deroghe e due gradi di tolleranza per entrambi i casi.
Stabilite inoltre nuove regole per gli addetti alla manutenzione e all’ispezione delle caldaie: proposto anche un Catasto territoriale degli impianti termici che agevolerebbe l’attività di monitoraggio sulla corretta installazione e funzionamento degli impianti termici.
 

Regolamentato l’iter di accreditamento dei certificatori energetici

 
Secondo le disposizioni del Regolamento sono abilitati come certificatori energetici le ESCo, le società di servizi energetici, i tecnici abilitati che abbiano almeno la laurea in architettura, ingegneria, agraria o scienze forestali, o che siano periti agrari, geometri o periti industriali: questi tecnici possono essere sia liberi professionisti sia dipendenti pubblici o di società di servizi pubbliche o private. Infine possono svolgere certificazioni energetiche gli enti pubblici accreditati che eseguono ispezioni edilizie e negli impianti.
 
Ogni certificatore dovrà seguire corsi formativi di almeno 64 ore: i corsi si terranno nelle Università, presso gli Ordini e i Collegi delle professioni, nelle Regioni e Province a statuto autonomo e presso gli Enti di ricerca.
Se approvato il Regolamento verrà applicato anche nelle Regioni o Province autonome che non hanno ancora legiferato in merito ai certificatori, mentre quelle che hanno già disposto normative dovranno adeguarle alla normativa nazionale.
Il certificatore dovrà inoltre garantire la propria indipendenza all’atto di certificazione (che vale come Atto pubblico) onde evitare problemi di interessi con i progettisti e i professionisti legati all’edificio da certificare.