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Bonus da 600€ per i Professionisti, come richiederlo per il mese di aprile
Si rinnova in automatico il bonus da 600 € per i professionisti che lo avevano già richiesto, descritte anche le modalità per le nuove domande

Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto Interministeriale che contiene le indicazioni per l’erogazione di un Bonus di 600 euro in favore degli iscritti alle Casse professionali per il mese di aprile, pagamento che avverrà in modo automatico – senza necessità di presentare una nuova domanda – per tutti i Professionisti che hanno usufruito del bonus anche nel mese di marzo.
Con questo nuovo Decreto, inoltre, è stata stabilita l’estensione del bonus per il mese di aprile anche a quei professionisti che si fossero iscritti a una Cassa di previdenza professionale tra il 1 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, sempre che essi siano in possesso dei dovuti requisiti personali e/o reddituali.
Nel confermare l’erogazione del bonus di 600 € anche in caso di cessazione o di riduzione dell’attività, il Decreto definisce con maggiore precisione il significato di questi due termini.
1) Per cessazione di attività viene intesa la chiusura della partita IVA nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020;
2) Per riduzione o sospensione dell’attività si intende invece una riduzione del reddito di almeno il 33% nel primo trimestre dell’anno in corso, considerato lo stesso periodo del 2019 (il calcolo deve essere effettuato secondo il principio di cassa, perciò effettuando la differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute).
Per tutti i professionisti che intendono richiedere il bonus, senza averne però usufruito nel mese di marzo, cioè per tutti quelli per cui l’erogazione non è automatica, dovranno compilare la domanda dichiarando:
Con questo nuovo Decreto, inoltre, è stata stabilita l’estensione del bonus per il mese di aprile anche a quei professionisti che si fossero iscritti a una Cassa di previdenza professionale tra il 1 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, sempre che essi siano in possesso dei dovuti requisiti personali e/o reddituali.
Nel confermare l’erogazione del bonus di 600 € anche in caso di cessazione o di riduzione dell’attività, il Decreto definisce con maggiore precisione il significato di questi due termini.
1) Per cessazione di attività viene intesa la chiusura della partita IVA nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020;
2) Per riduzione o sospensione dell’attività si intende invece una riduzione del reddito di almeno il 33% nel primo trimestre dell’anno in corso, considerato lo stesso periodo del 2019 (il calcolo deve essere effettuato secondo il principio di cassa, perciò effettuando la differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute).
Per tutti i professionisti che intendono richiedere il bonus, senza averne però usufruito nel mese di marzo, cioè per tutti quelli per cui l’erogazione non è automatica, dovranno compilare la domanda dichiarando:
- Di essere dei liberi professionisti, non titolari di pensione diretta e di non essere parte di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- Di non percepire e di non aver percepito indennità e agevolazioni incompatibili con il bonus in questione;
- Di non aver presentato domanda per lo stesso bonus ad un'altra Cassa professionale
- Professionisti che nell’anno 2018 hanno percepito redditi fino a 35.000 euro (a causa di limitazioni al proprio esercizio professionale) o redditi compresi tra i 35.000 e i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel corso del primo trimestre del 2020, riferendosi allo stesso periodo del 2019;
- Professionisti che hanno effettuato l’iscrizione alla Cassa tra il 2019 e il 2020, non avendo prodotto redditi professionali superiori a quelli descritti nel punto precedente;
- Professionisti che hanno chiuso la propria partita IVA tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020;
- Professionisti che hanno visto il proprio reddito professionale calare del 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, oppure Professionisti che, con reddito professionale fino a 35.000 €, in questo periodo di emergenza hanno subito limitazioni al proprio esercizio professionale.