Focus Leggi/Normative

01.12.2021

Le linee guida dell’Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dal Decreto “Antifrodi” sui bonus edilizi

Dopo le Faq arriva la circolare n.16/E  dell’Agenzia delle Entrate con le linee guida sull’applicazione del Decreto “Antifrodi”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.16/E per chiarire gli eventuali dubbi sorti ai contribuenti e agli operatori del settore su quanto previsto dalle disposizioni del Decreto Antifrodi, specificando distintamente quali sono i cambiamenti nell’ambito del Superbonus e degli altri bonus edilizi.

Gli obblighi per il Superbonus

Nel caso del Superbonus, l’obbligo del visto di conformità viene applicato alle:

-persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Dl n. 157/2021).

-imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa. Tale soluzione si giustifica in relazione all’esigenza di garantire sistematicità nell’applicazione delle disposizioni del decreto “Aanti-frodi” e di perseguire lo specifico obiettivo di contrasto e di prevenzione delle frodi.

Viene esteso l’obbligo del visto di conformità anche nei casi in cui l’agevolazione sia fruita dal beneficiario sotto forma di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo però non vale nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in maniera autonoma dal contribuente tramite la dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate (modello 730  o modello Redditi).

Il visto di conformità riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, fermo restando che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione in tutti i casi normativamente previsti.

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che per l’asseverazione per gli interventi di riqualificazione energetica del Superbonus bisogna fare riferimento al decreto del MISE “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”; per gli altri interventi che rientrano nel Superbonus 110 si deve tenere conto dell’art. 119 (comma 13-bis) del Decreto Rilancio.

Cosa succede con gli altri bonus

Il Decreto “Antifrodi” introduce l’obbligatorietà del visto di conformità anche per i bonus diversi dal 110 (che viene rilasciato dagli stessi soggetti previsti dal Superbonus) e dell’attestazione della congruità delle spese nel caso in cui il beneficiario scelta lo sconto in fattura o la cessione del credito, che vale a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Antifrodi (12 novembre 2021).

Per cui gli interventi di riqualificazione energetica dovranno fare riferimento alle disposizioni del Dm 6 agosto 2020 e del comma 13-bis dell’art. 116 del Decreto Rilancio, mentre gli altri dovranno tenere conto solo di quest’ultimo. L’attestazione della congruità delle spese può essere rilasciata da tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi ammessi al Superbonus che devono essere almeno avviati.

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

I controlli antifrodi

Infine, l’Agenzia descrive i controlli previsti dal Decreto Antifrodi che verranno effettuati nel caso in cui vengano individuati profili di rischio

Viene specificato che nel caso di controlli preventivi, se non risultano profili di rischio, il termine per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo di tempo equivalente al periodo di sospensione della comunicazione

Inoltre, i soggetti obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio, che intervengono nelle cessioni comunicate all’Agenzia, non procedono all’acquisizione del credito nei casi in cui ricorre l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette o di astensione. Qualora tali soggetti procedano all’acquisto del credito nonostante ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette, tale condotta è valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all’utilizzo dei crediti in argomento.

 

Per maggiori informazioni cliccare qui per consultare il testo ufficiale della circolare n.16/E dell’Agenzia delle Entrate.

AGEVOLAZIONE

VISTO DI CONFORMITÀ

ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITÀ SPESE

 

Prima del 12/11/21

Dopo il 12/11/21

Prima del 12/11/21

Dopo il 12/11/21

SUPERBONUS

Art. 119 del Decreto rilancio

-

Utilizzo in dichiarazione dei redditi

Utilizzo in dichiarazione dei redditi

Utilizzo in dichiarazione dei redditi

Cessione del credito o Sconto in fattura

Cessione del credito o sconto in fattura

Cessione del credito o sconto in fattura

Cessione del credito o sconto in fattura

BONUS DIVERSI dal Superbonus

Art. 121 comma 2 del Decreto rilancio

-

Cessione del credito o sconto in fattura

-

Cessione del credito o sconto in fattura