Focus Incentivi

30.01.2015
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UNICMI, schermature solari: detrazioni 65% per nuove installazioni e sostituzioni

Detrazioni 65% relative alle schermature solari, UNICMI chiarisce i dubbi a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità.
La nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata nei giorni scorsi, alle detrazioni 65% chiarisce alcuni punti importanti in materia di installazione di schermature solari e chiusure oscuranti, rispondendo ad alcuni dubbi sollevati da UNICMI (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti).

L’associazione fa saper infatti che le novità, introdotte dalla Legge di Stabilità, riguardano due punti fondamentali:
  • È stato aumentata, dal 4 all’8%, la percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste dovranno applicare alle imprese che effettueranno i lavori;
  • È stata estesa l’agevolazione 65% anche per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, entro i 60.000 euro.

La Guida dell’AE specifica inoltre che per schermature solari si intendono sia le chiusure oscuranti (UNI EN 13659), sia le tende esterne (UNI EN 13561), saranno inoltre detraibili sia gli interventi di installazione ex novo, sia le sostituzioni, anche se non si cambiano anche i serramenti.

Resta però ancora da chiarire un punto fondamentale, ovvero la procedura operativa che i contribuenti dovranno seguire per comunicare all’ENEA tutti gli estremi utili ad ottenere la detrazione, in quanto non è ancora stato attivato il portale specifico.

UNICMI sottolinea però che questo non “deve essere considerato un limite” Ovvero che il contributo fiscale potrà comunque essere richiesto, perché la comunicazione online sul portale ENEA deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la quale potrà coincidere con la data di collaudo che potrà quindi essere attestata con un verbale di collaudo ad hoc.

UNICMI sottolinea inoltre che che i contribuenti che vogliono avvantaggiarsi della detrazione per questo tipo di interventi dovranno essere in regola con i pagamenti, che dovranno essere effettuati con bonifico quando vale il cosiddetto “principio di cassa” (persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti non commerciali).

Per i soggetti fiscali per cui, vale invece il “principio di competenza” (imprese individuali, società ed enti commerciali) non è obbligatorio pagare a mezzo di bonifico bancario o postale, ma è sufficiente dimostrare di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.