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19.11.2020
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Trasporto di rifiuti derivanti da manutenzione, CNA chiede chiarimenti al Ministero

Crescono gli oneri per le imprese che producono rifiuti fuori dalla propria sede e la CNA al Ministero di fare chiarezza
CNA esprime notevoli dubbi in merito all’applicazione del nuovo comma 19 dell’art- 193 del codice ambientale, recentemente introdotto con il decreto legislativo 116/2020, studiata per semplificare la gestione dei rifiuti prodotte dalle attività di manutenzione, nei piccoli cantieri edili e dalle imprese di pulizia.
 
La nuova normativa si infatti estende i vincoli già previsti per le sole attività di manutenzione a tutte le attività che provocano la produzione di rifiuti al di fuori della propria sede, offrendo la possibilità di sostituire il FIR (Formulario Di Identificazione Rifiuti ) con il Documento di Trasporto per le piccole quantità.
 
Riccardo Masini, in rappresentanza di CNA Costruzioni ha sottolineato in merito che “Restano però inalterate alcune criticità sulle quali la CNA ha da tempo posto l’attenzione del Ministero dell’Ambiente, tra le quali la previsione di effettuare il trasporto fino alla sede dell’azienda utilizzando il FIR, ad eccezione delle le piccole quantità”.
 
Esperienze dirette, negli ultimi anni, hanno portato a confermare l’obbligo di compilazione del FIR in caso di rifiuti prodotti da attività da manutenzione, per i quali erano già vigenti le disposizioni al comma 4 dell’art. 226. Ma Guido Pesaro, Responsabile CNA Installazione Impianti, afferma l’incoerenza di questa disposizione: “…questa movimentazione, che tecnicamente non può essere assimilabile ad un trasporto di rifiuti, avviene dal luogo di reale produzione del rifiuto fino alla sede dell’impresa, dove avrà luogo il deposito temporaneo e non verso un impianto di destinazione. Pertanto la compilazione del FIR risulta assolutamente fittizia, non avendo a disposizione, né avendo alcun senso inserire in questa fase del trasporto, i dati relativi all’impianto di destinazione ed al destinatario”.
 
Allo stesso modo, obbligare le imprese ad iscriversi all’Albo per la fase di movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione alla sede giuridica dell’impresa sembra eccessivo, in quanto si vanno ad imporre oneri economici e burocratici ad aziende che, nella realtà dei fatti, non stanno svolgendo attività di trasporto rifiuti.
Inoltre, ricorda la CNA, il comma 4 dell’art 266 del Codice Ambientale è stato introdotto proprio per andare a regolare le attività che generano rifiuti al di fuori della sede dell’impresa, svolte in piccoli cantieri da parte di micro e piccolissime imprese.
 
I rappresentanti delle associazioni di edili ed impiantisti della CNA si rivolgono quindi al Ministero chiedendo “l’emanazione di un chiarimento – anche una semplice circolare interpretativa - che preveda l’esclusione dall’obbligo di iscrizione all’Albo, almeno nei casi di piccoli quantitativi per i quali è ammesso il trasporto accompagnato dal DDT ed una semplificazione che possa consentire, negli altri casi, che questo trasporto avvenga sempre mediante l’iscrizione in categoria 2bis, a prescindere dai quantitativi trasportati”.