Focus Incentivi
Questo articolo ha più di 3 anni
Superbonus: la posa in opera è esclusa dai massimali di costo
I massimali previsti dal Decreto Requisiti Tecnici per il Superbonus riguardano le spese per posa in opera, Iva e prestazioni professionali
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel rispondere a un quesito posto dalla FINCO (Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni), ha chiarito che la posa in opera dei prodotti non è compresa nei massimali di costo stabiliti nel Decreto Requisiti Tecnici per il Sismabonus.
La Federazione, rappresentata dal proprio Direttore Generale Angelo Artale, ha chiesto al MEF chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dei costi espressi nella Tabella I del DECRETO 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”.
Finco ha infatti riscontrato dei dubbi nella comprensione della frase “opere complementari relative alla installazione ed alla messa in opera delle tecnologie”, dal momento che sembra il termine ‘complementari’ possa essere riferito a opere diverse dalla messa in opera stessa.
Comprendendo il dubbio esposto dal Direttore Artale, il Sottosegretario di Stato On. Alessio Mattia Villarosa ha chiarito che: “per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal Mise con il decreto requisiti tecnici.”
Ricordando che i massimali previsti possono essere utilizzati per poter ricostruire analiticamente il costo di interventi effettuati eventualmente non compresi, in tutto o in parte, nei prezziari locali; per rispondere alla domanda posta da FINCO, l’On. Villarosa ha sottolineato che per i lavori iniziati dopo al 6 ottobre è necessario tenere conto del fatto che il massimale non comprende:
La Federazione, rappresentata dal proprio Direttore Generale Angelo Artale, ha chiesto al MEF chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dei costi espressi nella Tabella I del DECRETO 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”.
Finco ha infatti riscontrato dei dubbi nella comprensione della frase “opere complementari relative alla installazione ed alla messa in opera delle tecnologie”, dal momento che sembra il termine ‘complementari’ possa essere riferito a opere diverse dalla messa in opera stessa.
Comprendendo il dubbio esposto dal Direttore Artale, il Sottosegretario di Stato On. Alessio Mattia Villarosa ha chiarito che: “per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal Mise con il decreto requisiti tecnici.”
Ricordando che i massimali previsti possono essere utilizzati per poter ricostruire analiticamente il costo di interventi effettuati eventualmente non compresi, in tutto o in parte, nei prezziari locali; per rispondere alla domanda posta da FINCO, l’On. Villarosa ha sottolineato che per i lavori iniziati dopo al 6 ottobre è necessario tenere conto del fatto che il massimale non comprende:
- L’aliquota IVA;
- Le prestazioni professionali;
- Le spese relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
