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23.02.2015
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Split Payment, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi con una circolare

Applicazione, tempistiche, Pubbliche Amministrazioni coinvolte e sanzioni: tutte le risposte sul nuovo regime di Split Payment introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso nei giorni scorsi una circolare che contiene alcuni chiarimenti sul meccanismo dello Split Payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che prevede il versamento dell’IVA da parte delle pubbliche amministrazioni direttamente nelle casse dell’erario, solo per gli acquisti di beni e servizi previsti dalla legge ai quali non si applichi già il meccanismo del Reverse Charge.

Il primo chiarimento riguarda l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, che - chiarisce l’AE - sono operative per tutte le fatture emesse e pagate dopo il primo gennaio 2015. Lo Split Payment non si applica invece alle fatture emesse prima del 31/12/2014, anche se gli importi saranno versati nel 2015.

Il secondo chiarimento riguarda invece le Pubbliche Amministrazioni interessate, che sono nel dettaglio:
  • Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
  • Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni;
  • Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
  • Istituti universitari;
  • Aziende sanitarie locali;
  • Enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;
  • Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
  • Enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
  • Enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

infine la circolare chiarisce l’applicazione delle sanzioni, che “in considerazione dell’incertezza in materia e della circostanza che la disciplina” non saranno applicate per le irregolarità compiute prima del 09/02/2015.


Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a scaricare il testo integrale della circolare, disponibile in allegato PDF qui sotto.