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Aicarr
• 31.05.2019
Questo articolo ha più di 3 anni
Sicurezza antincendio degli impianti di climatizzazione: presentata la bozza di decreto
Potrebbero cambiare le cose per la sicurezza antincendio degli impianti di climatizzazione: la bozza di decreto consente l’utilizzo dei fluidi A1 e A2L

La sicurezza antincendio degli impianti di climatizzazione potrebbe essere a breve regolamentata da un nuovo Decreto Ministeriale, il cui contenuto, per il momento in forma di bozza, è stato elaborato in collaborazione con AiCARR e presentato al Comitato Centrale Tecnico Scientifico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il testo normativo contiene “Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” che consentiranno di superare le precedenti prescrizioni e limitazioni contenute in Regole Tecniche di prevenzione incendi relative alle caratteristiche dei refrigeranti usati negli Impianti di Climatizzazione.
I contenuti del testo sono stati elaborati tenendo conto del DPR 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra e si applicheranno alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione in uso per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
AiCARR ha comunicato che l’art. 2 stabilisce del nuovo Decreto, se approvato, ammetterà l’utilizzo di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 “Refrigerants – designations and safety n classification” o norma equivalente per gli impianti di climatizzazione e condizionamento per i quali è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, purché tutte le attività di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione vengano eseguite a regola d’arte.
Per questi impianti vengono inoltre confermati i contenuti del DM del 7 agosto 2012, secondo i quali è obbligatorio per ciascun impianto essere corredato di manuale d’uso e manutenzione, predisposto dal responsabile tecnico dell’impresa di installazione dell’impianto in lingua italiana, nel rispetto della normativa nazionale, pertanto comprensivo di piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.
Alla redazione della bozza ha avuto un ruolo centrale AiCARR che, anche attraverso le attività del Comitato Tecnico Sicurezza e Prevenzione Incendi dell'Associazione ha chiarito la logica della proposta di Decreto, sottolineando che le limitazioni delle attuali regole tecniche per la prevenzione incendi, che permettono solo l’utilizzo di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici negli impianti di climatizzazione e condizionamento collocati nelle aree aperte al pubblico, sono superate dallo sviluppo tecnologico degli impianti stessi. L’avanzamento della tecnologia permette infatti l’utilizzo in sicurezza di prodotti di altro genere, mentre le attuali regole tecniche sono penalizzanti per i sistemi più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettosi dell’ambiente.
Stabilita questa premessa centrale, AiCARR ha comunicato che la bozza di Decreto sulla sicurezza antincendio degli impianti di climatizzazione permetterà l’utilizzo di gas refrigeranti a minore tossicità (classificati con lettera A) non infiammabili o blandamente infiammabili (rispettivamente numeri 1 e 2 seguiti da lettera L), riconoscibili dalle diciture A1 o A2L, sui quali ricade l’obbligo della predisposizione del manuale d’uso.
Il testo normativo contiene “Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” che consentiranno di superare le precedenti prescrizioni e limitazioni contenute in Regole Tecniche di prevenzione incendi relative alle caratteristiche dei refrigeranti usati negli Impianti di Climatizzazione.
I contenuti del testo sono stati elaborati tenendo conto del DPR 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra e si applicheranno alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione in uso per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
AiCARR ha comunicato che l’art. 2 stabilisce del nuovo Decreto, se approvato, ammetterà l’utilizzo di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 “Refrigerants – designations and safety n classification” o norma equivalente per gli impianti di climatizzazione e condizionamento per i quali è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, purché tutte le attività di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione vengano eseguite a regola d’arte.
Per questi impianti vengono inoltre confermati i contenuti del DM del 7 agosto 2012, secondo i quali è obbligatorio per ciascun impianto essere corredato di manuale d’uso e manutenzione, predisposto dal responsabile tecnico dell’impresa di installazione dell’impianto in lingua italiana, nel rispetto della normativa nazionale, pertanto comprensivo di piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.
Alla redazione della bozza ha avuto un ruolo centrale AiCARR che, anche attraverso le attività del Comitato Tecnico Sicurezza e Prevenzione Incendi dell'Associazione ha chiarito la logica della proposta di Decreto, sottolineando che le limitazioni delle attuali regole tecniche per la prevenzione incendi, che permettono solo l’utilizzo di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici negli impianti di climatizzazione e condizionamento collocati nelle aree aperte al pubblico, sono superate dallo sviluppo tecnologico degli impianti stessi. L’avanzamento della tecnologia permette infatti l’utilizzo in sicurezza di prodotti di altro genere, mentre le attuali regole tecniche sono penalizzanti per i sistemi più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettosi dell’ambiente.
Stabilita questa premessa centrale, AiCARR ha comunicato che la bozza di Decreto sulla sicurezza antincendio degli impianti di climatizzazione permetterà l’utilizzo di gas refrigeranti a minore tossicità (classificati con lettera A) non infiammabili o blandamente infiammabili (rispettivamente numeri 1 e 2 seguiti da lettera L), riconoscibili dalle diciture A1 o A2L, sui quali ricade l’obbligo della predisposizione del manuale d’uso.
