Refrigerazione sostenibile: la revisione del regolamento UE sui gas fluorurati
La normativa F-Gas nasce nell'ambito delle politiche europee per la riduzione delle emissioni di gas serra, specificamente in risposta al Protocollo di Kyoto, firmato nel 1997, che imponeva agli Stati membri di limitare le emissioni di gas serra, compresi i gas fluorurati.
Il primo Regolamento F-Gas, il n. 842/2006, venne adottato per limitare le emissioni di gas fluorurati con alto GWP, incoraggiando un uso più responsabile e promuovendo il recupero e lo smaltimento corretto di tali gas. Questo regolamento introduceva misure come il controllo periodico delle perdite, la gestione sicura dei gas fluorurati, la formazione e la certificazione del personale addetto, e la tracciabilità dei prodotti contenenti F-Gas. Nel 2014, il regolamento è stato aggiornato con il Regolamento (UE) n. 517/2014, che ha fissato obiettivi più ambiziosi.
Il regolamento del 2014 ha introdotto il “phase-down” degli HFC, un sistema di quote che prevede una riduzione graduale della disponibilità sul mercato di questi gas, fino a raggiungere una riduzione dell’80% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2015. Questo regolamento ha imposto restrizioni più severe all’uso di F-Gas nei nuovi impianti e ha promosso l’adozione di tecnologie alternative con minor impatto ambientale, come l’utilizzo di refrigeranti naturali (es: ammoniaca, anidride carbonica o idrocarburi).
La recentissima introduzione del nuovo Regolamento F-Gas (UE) 2024/573 setta obiettivi ancora più ambiziosi delineando uno scenario “zero HFC entro il 2050” che attualmente costituiscono circa il 2,5% delle emissioni di gas serra dell’UE, caratterizzato da una forte crescita. La strategia punta decisamente alla sostituzione dei gas clima alteranti con sostanze a bassissimo GWP, che già si stanno affacciando sul mercato.
Il confronto tra le quote previste di diminuzione di emissioni per i gas refrigeranti dello scenario 2050 dal regolamento attuale e quelle dello scenario 2030 del precedente (reg. 517/2014), mostra una decisa accelerazione del “phase- down” (figura 6) già nei prossimi anni prima del 2030.
Le minori emissioni saranno garantite, otre che da un più rigido sistema a di quote di emissione assegnato alle singole nazioni UE, da stringenti prescrizioni e divieti alla commercializzazione di nuovi apparecchi che usano refrigeranti ad alto GWP, e da limiti anche per i servizi di manutenzione dei sistemi esistenti. I limiti sono graduati in funzione del tipo di macchina (climatizzazione o solo refrigerazione) e della taglia dei sistemi.
In sintesi questi sono i principali divieti temporali per i nuovi apparecchi introdotti dal nuovo regolamento comunitario per l’utilizzo di gas refrigeranti fluorurati a effetto serra (per i dettagli vedere le figure 7, 8, 9,10):
- 1 gennaio 2025, apparecchi di refrigerazione autonomi (esclusi chillers) con gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150; sistemi monosplit con meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra;
- 1 gennaio 2026, frigoriferi e congelatori domestici con gas fluorurati a effetto serra;
- 1 gennaio 2027, refrigeratori (chillers) di capacità nominale pari a 12 kW con gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150 (pari o superiore a 750 se di capacità nominale superiore a 12 kW); apparecchi per il condizionamento dell’aria e pompe di calore con gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150; apparecchi per il condizionamento dell’aria e pompe di calore con capacità nominale superiore a 12 kW e inferiore a 50 kW con gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150; sistemi aria-acqua a split con capacità nominale fino a 12 kW con gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150;
- 1 gennaio 2029, sistemi aria-aria a split con capacità nominale fino a 12 kW con gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150; sistemi a split con capacità nominale superiore a 12 kW con gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150;
- 1 gennaio 2030, apparecchi autonomi per il condizionamento dell’aria e pompe di calore con gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150;
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