Focus Innovazioni

27.09.2012
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Quinto Conto Energia: il GSE fornisce chiarimenti sugli Edifici Energeticamente Certificabili e le certificazioni

Il GSE, per rispondere alle numerose domande relative alla definizione di “Edificio energicamente certificabile” e alle certificazioni e attestazioni richieste per i moduli e gli inverter dal Quinto Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012), ha redatto un documento (in allegato) per chiarire agli operatori eventuali dubbi.

La definizione di “Edificio energicamente certificabile” è applicabile solamente agli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative e solo quando gli edifici sono provvisti di un “impianto termico destinato ad una adeguata climatizzazione invernale” (D. lgs. 192/05) e le altezze minime interne rispettano i requisiti della normativa vigente.

Se gli edifici sono di nuova costruzione, l’installazione dell’impianto deve rispettare i requisiti energetici (Trasmittanza massima, indice di prestazione energetica dell’involucro, ecc.) previsti dalla normativa vigente. Per le ristrutturazioni, in sostituzione di elementi preesistenti, l’intervento si configura come intervento di ristrutturazione così come definito al comma 4, art. 4 del D.P.R 59/09 e pertanto devono essere rispettati tutti i requisiti energetici previsti dalla normativa vigente.

Nel documento del GSE vengono riportati anche tutti i documenti da produrre per accedere agli incentivi, per i moduli e gli inverter.

 

In allegato il documento Quinto Conto Energia: chiarimenti su definizione edificio energeticamente certificabile e sulle Certificazioni/Attestazioni riguardanti i moduli fotovoltaici ed i gruppi di conversione (inverter)”.