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02.09.2014
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Pubblicata la versione aggiornata del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico

Le modifiche ad alcuni articoli del provvedimento prevedono possibilità di sospensione o esclusione dal mercato elettrico per gli operatori responsabili di gravi danni o inadempienze al funzionamento dello stesso.
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato ufficialmente le modifiche al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, trasmesse lo scorso 14 marzo 2014 dal Gestore del Mercato Elettrico Spa.

Il nuovo Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, nella sua versione aggiornata pubblicata in GU, sarà parte integrante del decreto Sviluppo economico.

Le modifiche proposte dal GME hanno come obiettivo principale quello di rafforzare l'attività di controllo dell’ente sul comportamento degli operatori del mercato elettrico e sui certificati verdi, per il loro corretto funzionamento.

Nello specifico, gli articoli coinvolti dalle modifiche sono i seguenti:

- art. 19 sugli obblighi di comunicazione: gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione che comporti la perdita o la modifica dei requisiti per l’ammissione al mercato, previsti all’art. 16 della stessa normativa;

- art. 112 e 113 sulle misure disciplinari: in caso di violazioni imputabili all’operatore, di cui all’art. 111 del provvedimento, il GME, dopo opportuna verifica, può adottare misure disciplinari in forma di richiamo scritto, pubblico o privato, pena pecuniaria (variabile tra 50mila e 100mila euro, proporzionalmente alla gravità del danno causato), sospensione o esclusione dell’operatore dal mercato (per un minimo di 5 giorni fino ad un massimo di 3 anni, a seconda delle responsabilità della violazione, della sua entità, della recidività dell’operatore). Negli ultimi due casi, comunque, il GME può concedere all’operatore di concludere le operazioni ancora aperte, in caso queste non compromettano gravemente il corretto funzionamento del mercato stesso, e, se del caso, di richiedere audizione per giustificare le eventuali inadempienze;

- art. 114 sulla sospensione per inadempimento degli obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo: il GME può sospendere l’operatore dal mercato qualora questi non adempia all’obbligo di comunicazione (art. 19) o di pagamento dei corrispettivi (art. 7), fino alla ricezione degli stessi

- art. 115 sulla pubblicità delle misure disciplinari
: trascorsi dieci giorni dalla notifica della misura disciplinare all'operatore interessato, il GME ne darà comunicazione pubblica sul suo sito internet, salvo che la questione sia stata proposta dinanzi al Collegio arbitrale

- art. 116 sull'impugnazione del diniego di ammissione al mercato e delle misure disciplinari
: l’operatore potrà presentare ricorso al Collegio arbitrale, entro trenta giorni dalla notifica della misura disciplinare.

Documentazione disponibile

Testo integrato della disciplina del mercato elettrico
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