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Portale ENEA ristrutturazioni edilizie: slitta il termine di 90 giorni?
Grazie a un incontro organizzato da ENEA e CNA sono state chiarite le modalità e i termini per l’invio dei dati per le detrazioni edilizie attraverso il nuovo portale ENEA
Il procedimento di invio all’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica dei dati sulle ristrutturazioni attraverso il portale ENEA si semplifica, e non di poco. Le variazioni procedurali sono state spiegate ieri, martedì 11 dicembre, durante un seminario organizzato da CNA con la collaborazione di ENEA, che ha chiarito il modo in cui i beneficiari delle detrazioni e i loro intermediari devono compiere le operazioni di caricamento dati.
Come primo punto, nel corso dell’incontro, è stato ribadito che le registrazioni effettuate dal 2010 al 2018 al vecchio portale per la trasmissione dei dati concernenti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono automaticamente valide anche per il nuovo strumento informatico, senza il bisogno che gli utenti procedano a una seconda registrazione.
Come premesso, è stato confermato che il caricamento dei dati può essere effettuato sia dai sogetti beneficiari che dai loro intermediari, siano essi commercialisti, consulenti, società a servizio di un’associazione di categoria o l’azienda che si è occupata dell’esecuzione dei lavori.
In merito a questo tema la CNA ha inoltre sottolineato l’opportunità di conferire alle Associazioni di categoria un ruolo ufficiale nell’invio delle comunicazioni, ruolo che consentirebbe tra l’altro di determinare con precisione l’effettivo risparmio energetico ottenuto.
Per rispondere a una questione tanto semplice quanto frequente è stato specificato che l’intermediato incaricato alla trasmissione dei dati ha la possibilità di farlo utilizzando direttamente le credenziali del beneficiario.
Durante l’intervento è stato poi chiarito che, ad oggi, non è obbligatorio inserire tutti i dati richiesti dal portale, c’è invece una serie di dati obbligatori (evidenziati da riquadri gialli e verde nella guida rapida in calce) che CNA riassume in questo modo:

Il mancato inserimento di uno dei dati obbligatori farà sì che il sistema non consenta di procedere con la compilazione della dichiarazione, evitando così ogni possibilità di invio incompleto e, quindi, destinato al rigetto da parte di ENEA. Il portale, invece, rinvierà l’utente automaticamente alla pagina che contiene i dati mancanti o scorretti, in modo che possano immediatamente essere integrati o corretti.
Durante l’incontro è stato inoltre trattato un tema piuttosto delicato e interessante, cioè le conseguenze del mancato invio dei dati relativi agli interventi portati a termine tra il 1 gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, o di un eventuale invio successivo al termine dei 90 giorni concesso dall’enea (con termine automatico fissato per il 19 febbraio 2019). In molti si domandano infatti se in questi casi l’utente possa perdere, o meno, il diritto di usufruire delle detrazioni fiscali.
Per il momento L’Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata in merito, alcune dichiarazioni fanno tuttavia immaginare che verranno date maggiori informazioni in materia con l’emanazione della circolare con le istruzioni per la compilazione della dichiarazioni dei redditi che verrà inviata ai CAF tra marzo e aprile del prossimo anno (e quindi ben oltre il termine di febbraio 2019).
Sull’incongruenza di questi termini e sulla troppo limitata finestra temporale lasciata a disposizione dell’utenza si è concentrata la CNA, che ha chiesto apertamente una proroga dei 90 giorni, così da lasciare più tempo ad imprese e cittadini e da consentire di affrontare questa procedura con maggiori sicurezze. L’ENEA dal canto suo ha dichiarato l’intenzione di verificare con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia delle Entrate la possibilità di allungare i termini attuali.
Qui di seguito è disponibile per il download la guida rapida contenente le indicazioni per la trasmissione, attraverso il nuovo portale ENEA, dei dati sugli interventi edilizi per i quali si vuole usufruire delle detrazioni fiscali.
Come primo punto, nel corso dell’incontro, è stato ribadito che le registrazioni effettuate dal 2010 al 2018 al vecchio portale per la trasmissione dei dati concernenti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono automaticamente valide anche per il nuovo strumento informatico, senza il bisogno che gli utenti procedano a una seconda registrazione.
Come premesso, è stato confermato che il caricamento dei dati può essere effettuato sia dai sogetti beneficiari che dai loro intermediari, siano essi commercialisti, consulenti, società a servizio di un’associazione di categoria o l’azienda che si è occupata dell’esecuzione dei lavori.
In merito a questo tema la CNA ha inoltre sottolineato l’opportunità di conferire alle Associazioni di categoria un ruolo ufficiale nell’invio delle comunicazioni, ruolo che consentirebbe tra l’altro di determinare con precisione l’effettivo risparmio energetico ottenuto.
Per rispondere a una questione tanto semplice quanto frequente è stato specificato che l’intermediato incaricato alla trasmissione dei dati ha la possibilità di farlo utilizzando direttamente le credenziali del beneficiario.
Durante l’intervento è stato poi chiarito che, ad oggi, non è obbligatorio inserire tutti i dati richiesti dal portale, c’è invece una serie di dati obbligatori (evidenziati da riquadri gialli e verde nella guida rapida in calce) che CNA riassume in questo modo:

Il mancato inserimento di uno dei dati obbligatori farà sì che il sistema non consenta di procedere con la compilazione della dichiarazione, evitando così ogni possibilità di invio incompleto e, quindi, destinato al rigetto da parte di ENEA. Il portale, invece, rinvierà l’utente automaticamente alla pagina che contiene i dati mancanti o scorretti, in modo che possano immediatamente essere integrati o corretti.
Durante l’incontro è stato inoltre trattato un tema piuttosto delicato e interessante, cioè le conseguenze del mancato invio dei dati relativi agli interventi portati a termine tra il 1 gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, o di un eventuale invio successivo al termine dei 90 giorni concesso dall’enea (con termine automatico fissato per il 19 febbraio 2019). In molti si domandano infatti se in questi casi l’utente possa perdere, o meno, il diritto di usufruire delle detrazioni fiscali.
Per il momento L’Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata in merito, alcune dichiarazioni fanno tuttavia immaginare che verranno date maggiori informazioni in materia con l’emanazione della circolare con le istruzioni per la compilazione della dichiarazioni dei redditi che verrà inviata ai CAF tra marzo e aprile del prossimo anno (e quindi ben oltre il termine di febbraio 2019).
Sull’incongruenza di questi termini e sulla troppo limitata finestra temporale lasciata a disposizione dell’utenza si è concentrata la CNA, che ha chiesto apertamente una proroga dei 90 giorni, così da lasciare più tempo ad imprese e cittadini e da consentire di affrontare questa procedura con maggiori sicurezze. L’ENEA dal canto suo ha dichiarato l’intenzione di verificare con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia delle Entrate la possibilità di allungare i termini attuali.
Qui di seguito è disponibile per il download la guida rapida contenente le indicazioni per la trasmissione, attraverso il nuovo portale ENEA, dei dati sugli interventi edilizi per i quali si vuole usufruire delle detrazioni fiscali.
