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Patentino impianti termici, ecco come cambiano le regole in Emilia Romagna
L’ARPAE si occuperà di ricevere e valutare la documentazione necessaria e di fornire il patentino per impianti termici con potenza superiore a 0,232 MW ai soggetti abilitati
In Emilia Romagna sono cambiate le regole per l’ottenimento del patentino per impianti termici civili che abilita alla conduzione di impianti con potenza termica nominare superiore a 0,232 MW. L’allegato A della deliberazione n. 632 del 2 maggio 2018 individua le disposizioni relative al rilascio del patentino di abilitazione e prescrive la nascita di un registro dei soggetti certificati.
Questa deliberazione è entrata in vigore il 16 maggio scorso in seguito alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale n. 130 (parte seconda) della Regione Emilia Romagna ed è stata adottata per rispondere alle disposizioni della Legge regionale n. 26/2004, art. 25-quinquies, in particolare ai commi 3,4 e 5 che stabiliscono il rilascio di un patentino di abilitazione alla conduzione, per l’appunto, di impianti termici civili con potenza superiore a 0,232 MW.
Del rilascio di questi patentini in Emilia Romagna si occuperà la Regione, mediante l’ARPAE, l’agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia.
I patentini si distinguono in:
I patentini di primo grado potranno essere richiesti dai maggiorenni in possesso di un certificato di abilitazione di condotta di generatori di vapore a norma dl R.D. 824 del 1927, mentre potranno richiedere il patentino di secondo grado i maggiorenni che abbiano superato un corso di formazione autorizzato dalla regione Emilia Romagna e rispettante le disposizioni previste dal D. G. R. n. 437 del 2012.
L’Allegato A della deliberazione n. 632 stabilisce inoltre che chi sia in possesso del patentino di abilitazione di primo grado è direttamente abilitato anche alla conduzione di tutti gli altri impianti termici e che chi invece sia in possesso di un certificato di abilitazione per la condotta dei generatori di vapore (ai sensi del decreti n. 824 del 12 maggio 1927) ha diritto al rilascio del patentino di primo grado senza il bisogno di seguire un corso di formazione di cui alla D.G.R. n. 437 del 2012.
Attraverso l’allegato viene inoltre stabilita l’istituzione presso l’ARPAE di un registro regionale telematico che conterrà i dati di tutti i soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW e che sarà consultabile dalle sezioni provinciali dei Vigili del Fuoco e da altre autorità individuate dalla legge.
I soggetti che desiderano ottenere il patentino di primo o secondo grado dovranno presentare telematicamente o in via cartacea l’istanza per il rilascio (modulo) che si può trovare alla fine dell’allegato A disponibile qui sotto e la documentazione richiesta ad una sezione territoriale dell’ARPAE. Entro 30 giorni l’istanza verrà esaminate e al soggetto verrà comunicato l’invito al ritiro del patentino che, a livello legale, ha valore di documento di riconoscimento al pare di una carta d’identità.
Scarica qui sotto l’Allegato A della deliberazione n. 632 contenente la modulistica per richiedere il patentino per impianti termici civili con potenza termica nominare superiore a 0,232 MW per la regione Emilia Romagna.
Questa deliberazione è entrata in vigore il 16 maggio scorso in seguito alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale n. 130 (parte seconda) della Regione Emilia Romagna ed è stata adottata per rispondere alle disposizioni della Legge regionale n. 26/2004, art. 25-quinquies, in particolare ai commi 3,4 e 5 che stabiliscono il rilascio di un patentino di abilitazione alla conduzione, per l’appunto, di impianti termici civili con potenza superiore a 0,232 MW.
Del rilascio di questi patentini in Emilia Romagna si occuperà la Regione, mediante l’ARPAE, l’agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia.
I patentini si distinguono in:
- Patentino di primo grado, che abilita alla conduzione degli impianti termici per cui è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del r.d. n. 824 del 1927;
- Patentino di secondo grado, che abilita alla conduzione degli altri impianti.
I patentini di primo grado potranno essere richiesti dai maggiorenni in possesso di un certificato di abilitazione di condotta di generatori di vapore a norma dl R.D. 824 del 1927, mentre potranno richiedere il patentino di secondo grado i maggiorenni che abbiano superato un corso di formazione autorizzato dalla regione Emilia Romagna e rispettante le disposizioni previste dal D. G. R. n. 437 del 2012.
L’Allegato A della deliberazione n. 632 stabilisce inoltre che chi sia in possesso del patentino di abilitazione di primo grado è direttamente abilitato anche alla conduzione di tutti gli altri impianti termici e che chi invece sia in possesso di un certificato di abilitazione per la condotta dei generatori di vapore (ai sensi del decreti n. 824 del 12 maggio 1927) ha diritto al rilascio del patentino di primo grado senza il bisogno di seguire un corso di formazione di cui alla D.G.R. n. 437 del 2012.
Attraverso l’allegato viene inoltre stabilita l’istituzione presso l’ARPAE di un registro regionale telematico che conterrà i dati di tutti i soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW e che sarà consultabile dalle sezioni provinciali dei Vigili del Fuoco e da altre autorità individuate dalla legge.
I soggetti che desiderano ottenere il patentino di primo o secondo grado dovranno presentare telematicamente o in via cartacea l’istanza per il rilascio (modulo) che si può trovare alla fine dell’allegato A disponibile qui sotto e la documentazione richiesta ad una sezione territoriale dell’ARPAE. Entro 30 giorni l’istanza verrà esaminate e al soggetto verrà comunicato l’invito al ritiro del patentino che, a livello legale, ha valore di documento di riconoscimento al pare di una carta d’identità.
Scarica qui sotto l’Allegato A della deliberazione n. 632 contenente la modulistica per richiedere il patentino per impianti termici civili con potenza termica nominare superiore a 0,232 MW per la regione Emilia Romagna.
