Focus Professioni
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Obbligatorio prevedere l’equo compenso per i Professionisti che si occupano di Superbonus 110%
Le attività dei Professionisti che si occupano di Superbonus devono essere retribuite secondo equo compenso, lo ha stabilito il Senato

Il Senato, con l’approvazione degli emendamenti alla legge di conversione del Decreto Ristori, ha stabilito che i anche per i pagamenti ai professionisti che si occupano di interventi che accedono al Superbonus 110% devono essere rispettati i principi della disciplina dell’equo compenso.
Questo approccio alla gestione economica delle attività dei professionisti è stato introdotto con l’art. 17-ter alla legge di conversione del DL 137/2020, nel quale si legge:
“nell’ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell’equo compenso”.
Le norme di equo compenso in questione sono quelle indicate all’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, riguardanti l’attività dei professionisti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, ed incaricati della gestione degli interventi incentivabili secondo il Superbonus.
Il compenso dei professionisti dovrà quindi essere in linea con quanto stabilito nel Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016) ed il rispetto di quanto stabilito è garantito dalle attività di vigilanza dell’Autorità garante per la concorrenza e del mercato (AGCM), alla quale sono segnalabili eventuali violazioni dei contenuti alla normativa.
L’importanza di rendere vincolante il rispetto della normativa sull’equo compenso si è resa evidente nelle ultime settimane, quando la Rete delle Professioni Tecniche aveva messo in luce come, nelle attività agevolate secondo il nuovo incentivo, i general contractors e le grandi aziende avessero iniziato a coinvolgere i professionisti secondo corrispettivi inadeguati.
Questo approccio alla gestione economica delle attività dei professionisti è stato introdotto con l’art. 17-ter alla legge di conversione del DL 137/2020, nel quale si legge:
“nell’ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell’equo compenso”.
Le norme di equo compenso in questione sono quelle indicate all’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, riguardanti l’attività dei professionisti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, ed incaricati della gestione degli interventi incentivabili secondo il Superbonus.
Il compenso dei professionisti dovrà quindi essere in linea con quanto stabilito nel Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016) ed il rispetto di quanto stabilito è garantito dalle attività di vigilanza dell’Autorità garante per la concorrenza e del mercato (AGCM), alla quale sono segnalabili eventuali violazioni dei contenuti alla normativa.
L’importanza di rendere vincolante il rispetto della normativa sull’equo compenso si è resa evidente nelle ultime settimane, quando la Rete delle Professioni Tecniche aveva messo in luce come, nelle attività agevolate secondo il nuovo incentivo, i general contractors e le grandi aziende avessero iniziato a coinvolgere i professionisti secondo corrispettivi inadeguati.