Speciale 103
Il trattamento dell'acqua: riscaldamento, climatizzazione e riciclo
Articolo

Normativa per il trattamento acqua

Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 74


Il regolamento – DPR n. 74/2013 reca la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 Agosto 2005, n. 192.

All’art. 8 del DPR vengono definiti i criteri generali per il controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici. Nello specifico, all’art. 8, comma 1, lettera c) è prescritto che, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, sia effettuato un controllo di verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

 

Decreto 7 Febbraio 2012, n. 25


Il Decreto del 7 Febbraio 2012 n. 25 individua le disposizioni tecniche concernenti le apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano, quindi degli impianti idrico sanitari.

Con l’emanazione del decreto viene abrogato il precedente Decreto Ministeriale 21 Dicembre 1990 n. 443, recante le disposizioni tecniche concernenti le apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili.
 

Decreto del Presidente della Repubblica 2 Aprile 2009, n. 59


Il DPR 59/2009 è il regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 Agosto 2005 n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Al suo interno, all’art. 4, vengono definiti i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti e, nel dettaglio, al comma 14 viene data indicazione precisa del tipo di trattamento che dev’essere previsto negli impianti. Per tutte le categorie di edifici, che vengono classificati in base alla destinazione d'uso (edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è prescritto che:

• In assenza di produzione di acqua calda sanitaria e in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi, l’impianto deve essere attrezzato con:
  • Un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
  • Un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW.
Nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui al punto precedente valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.
 
Trattamenti acqua previsti dal DPR 59/2009
IMPIANTI PER SOLO RISCALDAMENTO IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
PFOC < 100 kW Trattamento chimico di condizionamento se durezza ≥ 25°F
PFOC < 350 kW Trattamento chimico di addolcimento se durezza ≥ 25°F
 
Durezza > 15 Trattamento secondo UNI 8065