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Modello Scia mancante? Il nuovo proprietario dell’immobile paga la sanzione
Il Tar del Lazio dispone, per i nuovi proprietari di un edificio, il pagamento della sanzione dovuta alla realizzazione dell'intervento di installazione di un condizionatore con unità esterna senza presentare il modello Scia. Il reato, però, era stato commesso dai proprietari precedenti.
Se il modello Scia non è stato presentato, per un intervento di installazione di un condizionatore con unità esterna, sono tenuti al pagamento della sanzione i nuovi proprietari, che hanno acquistato l’immobile dopo la realizzazione dell’intervento.
L’ha disposto il Tar del Lazio, che è intervenuto con la sentenza n. 10826/15 depositata il 14 Agosto scorso, riportata da Diritto e Giustizia.
La sentenza si riferisce a un caso risalente al 1993, quando i proprietari dell’immobile non avevano presentato, all’epoca, la Dia per l’installazione di un condizionatore con unità esterna.
Nonostante sia trascorso molto tempo e i proprietari dell’immobile siano cambiati, la sentenza stabilisce, per i nuovi proprietari, il pagamento della sanzione, in quanto al momento del loro acquisto le unità erano già presenti.
Ma quali sono i motivi che hanno portato il Tar a respingere il ricorso presentato dai nuovi proprietari dell’edificio?
Innanzitutto, la sentenza specifica che “l’installazione di condizionatori, che incida sul prospetto dell’immobile, costituisca attività edilizia soggetta a d.i.a. (ora s.c.i.a.), dovendo risultare conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi”.
La sanzione, dunque, è correlata alla realizzazione di un intervento edilizio eseguito in assenza di titoli che lo consentissero, ma anche al fatto che i nuovi proprietari non si siano mossi per “ripristinare la legalità”.
Il testo recita infatti: “è indifferente ai fini della legittimità della misura sanzionatoria della misura sanzionatoria adottata l’individuazione dell’effettivo responsabile dell’abuso, perché le sanzioni pecuniarie […], per il loro carattere ripristinatorio (e non punitivo), hanno natura reale e ben possono essere comminate nei confronti di coloro che, a vario titolo, hanno la disponibilità dell’immobile, ovvero a carico del proprietario, a prescindere da ogni verifica sull’imputabilità del fatto, già in ragione della omessa adozione di iniziative volte al ripristino della legalità violata”.
Ecco perché, dunque, il nuovo proprietario non intervenuto per risolvere la questione, è obbligato a pagare la sanzione pur non avendo commesso il fatto.
L’ha disposto il Tar del Lazio, che è intervenuto con la sentenza n. 10826/15 depositata il 14 Agosto scorso, riportata da Diritto e Giustizia.
La sentenza si riferisce a un caso risalente al 1993, quando i proprietari dell’immobile non avevano presentato, all’epoca, la Dia per l’installazione di un condizionatore con unità esterna.
Nonostante sia trascorso molto tempo e i proprietari dell’immobile siano cambiati, la sentenza stabilisce, per i nuovi proprietari, il pagamento della sanzione, in quanto al momento del loro acquisto le unità erano già presenti.
Ma quali sono i motivi che hanno portato il Tar a respingere il ricorso presentato dai nuovi proprietari dell’edificio?
Innanzitutto, la sentenza specifica che “l’installazione di condizionatori, che incida sul prospetto dell’immobile, costituisca attività edilizia soggetta a d.i.a. (ora s.c.i.a.), dovendo risultare conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi”.
La sanzione, dunque, è correlata alla realizzazione di un intervento edilizio eseguito in assenza di titoli che lo consentissero, ma anche al fatto che i nuovi proprietari non si siano mossi per “ripristinare la legalità”.
Il testo recita infatti: “è indifferente ai fini della legittimità della misura sanzionatoria della misura sanzionatoria adottata l’individuazione dell’effettivo responsabile dell’abuso, perché le sanzioni pecuniarie […], per il loro carattere ripristinatorio (e non punitivo), hanno natura reale e ben possono essere comminate nei confronti di coloro che, a vario titolo, hanno la disponibilità dell’immobile, ovvero a carico del proprietario, a prescindere da ogni verifica sull’imputabilità del fatto, già in ragione della omessa adozione di iniziative volte al ripristino della legalità violata”.
Ecco perché, dunque, il nuovo proprietario non intervenuto per risolvere la questione, è obbligato a pagare la sanzione pur non avendo commesso il fatto.
