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Mix energetico, il 31 marzo la scadenza per comunicare dati e rettifiche attraverso il portale Fuel Mix
La comunicazione dei dati di anagrafica e delle informazioni sul proprio mix energetico andranno inviate al GSE attraverso il portale Fuel Mix entro e non oltre il 31 marzo

GSE ha stabilito nel 31 marzo 2018 il termine entro il quale inviare i dati relativi al mix energetico per il 2017 o le rettifiche ai dati 2016 attraverso il portale Fuel Mix.
Questa scadenza è valida sia per le imprese di vendita che i produttori di energia che avranno tuttavia degli obblighi diversi:
Gli obblighi di comunicazione descritti sopra non valgono solo per gli impianti fotovoltaici con potenza attiva nominale fino a 1 MW finanziati con il Quinto Conto Energia e per gli impianti in regime Cip 6/92 e in Scambio sul Posto.
Nel caso di inadempimenti o dichiarazioni ingannevoli il Gestore Servizi Energetici provvederà a segnalarli all’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che provvederà di conseguenza. Il GSE si occuperà anche di comunicare gli esiti delle verifiche delle Offerte Verdi come previsto dalla deliberazione ARG/elt 104/11.
Per quanto riguarda invece la comunicazione dell’installazione di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici si ricorda che dal 1 marzo non varranno più le notifiche via PEC o raccomandata, l’unica modalità utilizzabile sarà il nuovo Applicativo SIAD GSE.
Qui di seguito è possibile scaricare il manuale di utilizzo della portale Fuel Mix; per tutte le regole, procedure e modalità attraverso le quali poter inviare i dati sul proprio mix energetico attraverso il portale si consiglia di visitare il sito web GSE.
Questa scadenza è valida sia per le imprese di vendita che i produttori di energia che avranno tuttavia degli obblighi diversi:
- Le imprese di vendita attraverso il portale Fuel Mix devono trasmettere le informazioni utili alla determinazione del proprio mix energetico di approvvigionamento ed i dati riguardanti i contratti di vendita di energia da fonti rinnovabili. GSE inoltre ricorda che le Offerte Verdi sono soggette all’obbligo di annullamento delle GO).
- I produttori di energia sono invece tenuti alla comunicazione dei dati di anagrafica degli impianti di produzione (attraverso l’uso dei codici GAUDI’) e la composizione del proprio mix energetico iniziale dell’energia elettrica immessa nella rete suddivisa per fonte di alimentazione.
Gli obblighi di comunicazione descritti sopra non valgono solo per gli impianti fotovoltaici con potenza attiva nominale fino a 1 MW finanziati con il Quinto Conto Energia e per gli impianti in regime Cip 6/92 e in Scambio sul Posto.
Nel caso di inadempimenti o dichiarazioni ingannevoli il Gestore Servizi Energetici provvederà a segnalarli all’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che provvederà di conseguenza. Il GSE si occuperà anche di comunicare gli esiti delle verifiche delle Offerte Verdi come previsto dalla deliberazione ARG/elt 104/11.
Per quanto riguarda invece la comunicazione dell’installazione di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici si ricorda che dal 1 marzo non varranno più le notifiche via PEC o raccomandata, l’unica modalità utilizzabile sarà il nuovo Applicativo SIAD GSE.
Qui di seguito è possibile scaricare il manuale di utilizzo della portale Fuel Mix; per tutte le regole, procedure e modalità attraverso le quali poter inviare i dati sul proprio mix energetico attraverso il portale si consiglia di visitare il sito web GSE.