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MiSE, FAQ aggiornate in tema di nuovo Libretto di impianto e Rapporto di efficienza energetica
Pubblicata la versione aggiornata delle FAQ in materia di nuovo Libretto di impianto e relativo Rapporto di efficienza energetica, ora disponibile anche sul sito del MiSE.

Al fine di dare una risposta chiara e univoca alle domande giunte di recente da cittadini, amministrazioni locali, imprese e tecnici, il MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha aggiornato, sul proprio sito web, la sezione FAQ dedicata al tema dell’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.
Nello specifico, la sezione FAQ nel sito del Ministero, chiarisce i dubbi degli utenti in materia di:
Secondo quanto riportato nel DL 90/2013, sono assimilabili a impianti termici i dispositivi:
- Destinati ai “servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendenti eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo”;
- Gli “impianti individuali di riscaldamento”;
- Stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante fissi, con somma delle potenze nominali del focolare al servizio della singola unità immobiliare maggiore o uguale a 5 kW;
- Ad uso promiscuo, dove la potenza utile destinata alla climatizzazione degli ambienti è superiore alla potenza dedicata alle esigenze tecnologiche o ai fini produttivi, compresi i locali destinati a ospitare apparecchi o sostanze a temperature controllate.
Al contrario, non sono considerati impianti termici:
- Stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante non fissi, e con somma delle potenze nominali del focolare al servizio della singola unità immobiliare inferiore a 5 kW;
- I sistemi “dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria”, al servizio di edifici residenziali monofamiliari, o di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate (es. sedi di attività professionali e commerciali).
Il modello da usare è naturalmente il più recente, disponibile anche sul sito del Ministero, in sostituzione dei precedenti in uso, e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti.
Fatta eccezione per gli impianti centralizzati con sistema invernale distinto da quello estivo, per ogni impianto va compilato un solo modello di libretto, per mano dell’installatore (in caso di nuovo impianto) o del manutentore (con impianto preesistente), in occasione dei controlli periodici o per interventi su chiamata.
Il responsabile dell’impianto termico, ovvero l’occupante, il proprietario, o l’amministratore della singola unità immobiliare residenziale, è tenuto ad adoperarsi affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti.
E’ invece compito dell’installatore (per i nuovi impianti) o del manutentore (per gli impianti esistenti) abilitati, effettuare i controlli periodici degli impianti, con finalità principalmente di sicurezza.
Gli impianti termici sui quali effettuare i controlli di efficienza energetica sono quelli di climatizzazione invernale con potenza termica nominale superiore a 10kW, ed estiva con potenza superiore a 12kW. Per le macchine frigorifere e le pompe di calore, la potenza utile deve essere uguale o superiore a 12kW. Sono esclusi dall’obbligo di controllo dell’efficienza energetica, gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili.
In particolare, il controllo di efficienza energetica dovrà riguardare il sottosistema di generazione, la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale e i sistemi di trattamento dell’acqua.
Gli esiti dei controlli vanno riportati alle pagine 11 e 12 del Libretto e sul Rapporto stesso, annotando le manutenzioni effettuate, eventuali suggerimenti per un utilizzo sicuro dell’impianto, nonché la data del successivo intervento.
La cadenza di trasmissione del Rapporto di Efficienza Energetica alla Regione o Provincia Autonoma o alle autorità designate, ad opera dell’installatore o manutentore, è indicata nell’allegato A al decreto.
La terminologia impiegata nel Libretto di impianto identifica quali:
- “Senza recupero termico”, gli impianti con circuiti dell'acqua a perdere;
- “A recupero termico parziale”, gli impianti che utilizzano circuiti con acqua parzialmente riciclata;
- “A recupero termico totale”, gli impianti che utilizzano chiusi.
Si ricorda che, ad eccezione di alcune Regioni, il MiSE ha fissato quale ultimo termine utile per l’adeguamento al nuovo modello di Libretto di impianto e del relativo Rapporto di efficienza energetica il 15 ottobre 2014.
Nello specifico, la sezione FAQ nel sito del Ministero, chiarisce i dubbi degli utenti in materia di:
Impianto termico: definizione
Secondo quanto riportato nel DL 90/2013, sono assimilabili a impianti termici i dispositivi:
- Destinati ai “servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendenti eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo”;
- Gli “impianti individuali di riscaldamento”;
- Stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante fissi, con somma delle potenze nominali del focolare al servizio della singola unità immobiliare maggiore o uguale a 5 kW;
- Ad uso promiscuo, dove la potenza utile destinata alla climatizzazione degli ambienti è superiore alla potenza dedicata alle esigenze tecnologiche o ai fini produttivi, compresi i locali destinati a ospitare apparecchi o sostanze a temperature controllate.
Al contrario, non sono considerati impianti termici:
- Stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante non fissi, e con somma delle potenze nominali del focolare al servizio della singola unità immobiliare inferiore a 5 kW;
- I sistemi “dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria”, al servizio di edifici residenziali monofamiliari, o di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate (es. sedi di attività professionali e commerciali).
Libretto di impianto: il modello
Il modello da usare è naturalmente il più recente, disponibile anche sul sito del Ministero, in sostituzione dei precedenti in uso, e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti.
Fatta eccezione per gli impianti centralizzati con sistema invernale distinto da quello estivo, per ogni impianto va compilato un solo modello di libretto, per mano dell’installatore (in caso di nuovo impianto) o del manutentore (con impianto preesistente), in occasione dei controlli periodici o per interventi su chiamata.
Manutenzione: responsabilità
Il responsabile dell’impianto termico, ovvero l’occupante, il proprietario, o l’amministratore della singola unità immobiliare residenziale, è tenuto ad adoperarsi affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti.
E’ invece compito dell’installatore (per i nuovi impianti) o del manutentore (per gli impianti esistenti) abilitati, effettuare i controlli periodici degli impianti, con finalità principalmente di sicurezza.
Controlli di efficienza energetica: tempistiche e tipologie di impianti
Gli impianti termici sui quali effettuare i controlli di efficienza energetica sono quelli di climatizzazione invernale con potenza termica nominale superiore a 10kW, ed estiva con potenza superiore a 12kW. Per le macchine frigorifere e le pompe di calore, la potenza utile deve essere uguale o superiore a 12kW. Sono esclusi dall’obbligo di controllo dell’efficienza energetica, gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili.
In particolare, il controllo di efficienza energetica dovrà riguardare il sottosistema di generazione, la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale e i sistemi di trattamento dell’acqua.
Gli esiti dei controlli vanno riportati alle pagine 11 e 12 del Libretto e sul Rapporto stesso, annotando le manutenzioni effettuate, eventuali suggerimenti per un utilizzo sicuro dell’impianto, nonché la data del successivo intervento.
La cadenza di trasmissione del Rapporto di Efficienza Energetica alla Regione o Provincia Autonoma o alle autorità designate, ad opera dell’installatore o manutentore, è indicata nell’allegato A al decreto.
Trattamento dell’acqua di raffreddamento nel sistema di climatizzazione estiva: il recupero termico.
La terminologia impiegata nel Libretto di impianto identifica quali:
- “Senza recupero termico”, gli impianti con circuiti dell'acqua a perdere;
- “A recupero termico parziale”, gli impianti che utilizzano circuiti con acqua parzialmente riciclata;
- “A recupero termico totale”, gli impianti che utilizzano chiusi.
Si ricorda che, ad eccezione di alcune Regioni, il MiSE ha fissato quale ultimo termine utile per l’adeguamento al nuovo modello di Libretto di impianto e del relativo Rapporto di efficienza energetica il 15 ottobre 2014.