L’Agenzia del territorio definisce come e quando accatastare immobili con impianti fotovoltaici

06/07/2012 – L’Agenzia del territorio con la nota 31892/2012 definisce come e quando accatastare gli immobili che ospitano impianti fotovoltaici.
Per quanto riguarda i criteri, l’Agenzia ricorda che gli immobili ospitanti centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono rientrare nella categoria D/1 – opifici, mentre i pannelli devono comunque essere coinvolti nella determinazione della rendita catastale in quanto è grazie a loro che l’immobile acquisisce la nomin di centrale elettrica.
Il fatto che gli impianti siano amovibili o posizionabili in un altro luogo non è vincolante per la richiesta. Sono infatti considerati immobili tutte le componenti che contribuiscono all’autonomia funzionale e reddituale. Per l’obbligo di accatastamento e la determinazione della rendita non è quindi importante l’amovibilità, quanto la capacità di produrre un reddito.
Nel definire la rendita catastale, l’Agenzia analizza il rapporto sussistente tra immobile e impianto fotovoltaico.
L’obbligo di accatastamento non sussiste per gli impianti fotovoltaici integrati o realizzati sulle aree di pertinenza di immobili censiti al catasto edilizio urbano poiché considerate pertinenze degli immobili e non unità immobiliari autonome.
Nel caso in cui l’impianto faccia incrementare il valore dell’immobile dal 15% in su, sarà necessario presentare una dichiarazione che comporterà una rivalutazione dell’immobile e della relativa rendita catastale.
Se, per necessità civilistiche, impianto e immobile richiedano valutazioni separate, prima si fraziona il fabbricato individuando i subalterni e, una volta completato l’impianto fotovoltaico, si richiederà il trasferimento di categoria in D/1 o D/10 se è possibile ottenere il riconoscimento della ruralità.
Non sono sottoposti ad obbligo di dichiarazione gli impianti che presentano una delle seguenti caratteristiche:
- potenza nominale fino a 3 Kw;
- potenza nominale complessiva fino a tre volte il numero delle unità immobiliari.
Ultima variabile da prendere in considerazione per la determinazione della rendita è la correlazione tra impianto fotovoltaico e attività agricola. Per il riconoscimento di questa correlazione è importante che dopo i primi 200 Kw prodotti, l’energia derivi da impianti integrati. Il volume d’affari derivante dall’attività agricola deve inoltre essere superiore a quello ottenuto grazie al fotovoltaico.